Danno esistenziale e sistema della responsabilità civile alla luce dell"evoluzione giurisprudenziale

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 11-2003, Novembre 2003

Legato come :

Riassunto


Introduzione. - 1. Il danno non patrimoniale. - 2. Il danno esistenziale come danno derivante da lesione dei diritti della personalità. - 3. Danno esistenziale e danno morale. - 4. Danno esistenziale e danno biologico. - 5. Le manifestazioni di danno esistenziale individuate dalla giurisprudenza. - 6. Danno esistenziale delle persone giuridiche. - 7. Ultimi (rivoluzionari) aggiornamenti. Corte di Cassazione 8828/03 e 8827/03 e Corte costituzionale 233/03.

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Danno esistenziale e sistema della responsabilità civile alla luce dell"evoluzione giurisprudenziale

Introduzione

- Due sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), ed una della Corte costituzionale (Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233) hanno rivoluzionato il sistema della responsabilità civile in relazione al danno alla persona, e quindi al danno esistenziale 1.

È opportuno quindi prima di affrontare quanto sostenuto dalla Suprema Corte e dalla Consulta una messa a fuoco dei «risultati» raggiunti da dottrina e giurisprudenza in tema.

1. Il danno non patrimoniale

- Il termine danno assume nell'ambito della responsabilità aquiliana un significato anfibologico: da un lato esso rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (lesione di un interesse), dall'altro integra, l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria e dunque si connota quale sanzione, quale effetto dell'illecito, corrispondente all'ammanco di utilità subito dal soggetto passivo.

Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene inidoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato ma che costituisce, pur sempre, un interesse direttamente protetto dall'ordinamento ed in quanto tale può affermarsi la sua natura di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri interessi immateriali tutelati.

Il danno risarcibile non si identifica in qualunque lesione materiale e naturalistica patita dalla vittima, ma dipende dalle scelte di valore operate dall'ordinamento giuridico nella selezione degli interessi protetti e delle conseguenze pregiudizievoli economicamente rilevanti.

Una prima opzione interpretativa tende ad ampliare la nozione di patrimonio per tutelare i valori della persona, includendovi ogni valore e utilità economica di cui il danneggiato possa disporre.

Tale impostazione avrebbe un suo fondamento se si accedesse ad una concezione di danno non patrimoniale, quale quella enunciata dall'art. 2059 c.c., in cui vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi, quei danni arrecanti un dolore morale alla vittima ed in nessun modo riguardanti il patrimonio, escludendosi così a priori la distinzione fra danno morale e danno non patrimoniale.

Diversamente, superando l'equazione danno non patrimoniale-danno morale, sottolineandosi la maggiore latitudine da attribuire al primo, si potrebbe propendere per una configurazione di danno comprensiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaristica basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, bensì di riparazione 2.

La giurisprudenza ha seguito questa seconda strada ridisegnando l'intero sistema di responsabilità civile fino alla enucleazione del danno esistenziale, la cui funzione dovrebbe essere quella di coprire uno spazio vuoto, ovvero una intera area di danni attualmente privi di tutela risarcitoria 3, non catalogabili nella tricotomia danno biologicodanno morale-danno patrimoniale, propria ormai del nostro sistema risarcitorio.

Il lento cammino che ha condotto alla espansione dell'ambito del danno risarcibile, ha avuto la sua tappa fondamentale nell'individuazione e, specialmente, nell'attribuzione di tutela alla figura del danno biologico. Tralasciando le disquisizioni inerenti alla qualificazione di questa tipologia di danno, nonché le singole tappe del percorso seguito dalle Corti che per prime l'hanno, il punto di partenza nella ricostruzione giurisprudenziale è certamente la sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte costituzionale, in tema di danno biologico, per la quale distinguere, anche nel diritto privato (specie a seguito del riconoscimento di diritti, inviolabili costituzionalmente, validi anche nei rapporti tra privati) l'evento materiale, naturalistico, che, pur essendo conseguenza del comportamento, è momento od aspetto costitutivo del fatto, dalle conseguenze dannose, in senso proprio, legat...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società