LEGGE 17 agosto 1999, n.288 - Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativocontabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121

Riassunto


Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativocontabili da parte

dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36

della legge 1 aprile 1981, n. 121.

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Riassunto


LEGGE 17 agosto 1999, n.288 - Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativocontabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno 1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I), della legge 1 aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unita', nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si da' corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalita', ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore

a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di eta' che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalita' e' disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale e' attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole; b) copertura nel limite de...

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