Regolamento (CE) n. 1583/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti dAmerica

DOUEIT, 25 Ottobre 2006Serie L

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Regolamento (CE) n. 1583/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti dAmerica

REGOLAMENTO (CE) N. 1583/2006 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2, vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA 1. Misure in vigore (1) Nel febbraio 1994, con regolamento (CE) n. 229/94 (2), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di etanolamina (prodotto in questione) originaria degli Stati Uniti d'America (USA). Le misure antidumping assumono la forma di dazi variabili basati su un prezzo minimo per i tre tipi di etanolamina, ovvero monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) e trietanolamina (TEA).

(2) In seguito alla richiesta del Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), nel febbraio 1999 era stato avviato un riesame in previsione della scadenza e un esame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. I suddetti esami sono stati conclusi dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1603/2000 (3), che ha istituito misure definitive antidumping sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA. La forma delle misure è stata modificata per trasformarle in dazi specifici fissi per tonnellata di ogni tipo di etanolamina. Due delle tre ditte che beneficiano di un dazio antidumping individuale erano Dow Chemical Company e Union Carbide Corporation.

(3) Dopo che l'attività nel settore della etanolamina della Dow Chemical Company è stata dismessa per passare alla ditta INEOS LLC, il dazio antidumping individuale di 69,40 EUR/t applicabile alla Dow Chemical Company è stato assegnato a INEOS LLC (4). Tuttavia, poiché il 6 febbraio 2001 la Dow Chemical Company ha acquisito tutte le azioni della Union Carbide Corporation, che beneficiava di un dazio antidumping individuale di 59,25

EUR/t, la Dow Chemical Company resta attiva nel settore dell'etanolamina. La Union Carbide Corporation continua ad esistere, ma fa parte del gruppo Dow Chemical Corporation e non svolge più attività di produzione indipendenti.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (4) A seguito della pubblicazione, nel novembre 2004, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA (5), il 25 aprile 2005 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5) La richiesta è stata presentata dal CEFIC a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte, in questo caso oltre il 75 %, della produzione totale di etanolamina nella Comunità.

(6) La richiesta è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scaden...

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