Regolamento (CE) n. 342/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001

Riassunto


Regolamento (CE) n. 342/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23.2.2002L 53/20

DIRETTIVA 2002/11/CE DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del consolidamento del mercato interno e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della direttiva 68/ 193/CEE (4 ) per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine occorre eliminare qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione.

(2) È opportuno lasciare la possibilità, a determinate condizioni, di commercializzare materiale di moltiplicazione prodotto con nuovi metodi di produzione.

(3) È opportuno che la Commissione possa fissare, con l'ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione.

(4) Alla luce dell'esperienza maturata in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trov...

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