Riassunto
Regolamento (CE) n. 450/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2698/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee29. 2. 2000 L 55/25
REGOLAMENTO (CE) N. 451/2000 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2000 che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione (2 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, considerando quanto segue:(1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE nell'arco di un periodo di dodici anni. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 (4 ). Tale prima fase è in corso. È necessario proseguire ed accelerare l'esame delle sostanze attive rimanenti, tenendo conto dell'esperienza tratta dalla prima fase.(2) Dato il numero molto elevato delle sostanze attive esistenti sul mercato che devono ancora essere esaminate, occorre prevedere un programma in varie fasi.Dall'esperienza è risultato che il processo di esame e di decisione in merito ad una sostanza attiva è un processo che richiede tempo; pertanto non è possibile prevedere un esame particolareggiato per tutte le sostanze attive esistenti.(3) Pertanto, con una seconda fase, si potrà procedere ad un esame particolareggiato di un numero di sostanze attive comparabile al numero di sostanze esaminate nella prima fase, mentre nella terza fase si avvierà la successiva valutazione delle sostanze attive. Per alcune categorie di sostanze attive è necessaria una maggiore armonizzazione per quanto riguarda il fascicolo che deve essere presentato e la valutazione da effettuare; quindi queste categorie non dovrebbero essere incluse nel programma di lavoro proposto attualmente in corso, ma dovrebbero essere esaminate in fasi successive ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.(4) Per la seconda fase, si deve procedere a una selezione, tenendo conto in modo equilibrato di aspetti quali i rischi sanitari e/o ambientali, la possibilità che tali sostanze lascino residui nei prodotti trattati, l'importanza per l'agricoltura di preparati contenenti tali sostanze, evidenti carenze di dati e la somiglianza di proprietà chimiche o biologiche.(5) Occorre definire i rapporti tra produttori, Stati membri e Commissione nonché gli obblighi delle singole parti ai fini dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della prima fase di svolgimento del programma. Per potenziare il programma, è necessaria una stretta cooperazione tra tutte le parti in questione.(6) Ai fini della valutazione di cui sopra devono essere altresì prese in considerazione le informazioni tecniche o scientifiche relative ai potenziali effetti dannosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, presentate entro i debiti termini da eventuali altre part...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
Documenti citati
- Directiva 91/188/CEE de la Comisión de 19 de marzo de 1991 por la que se modifica por quinta vez el Anexo de la Directiva 79/117/CEE del Consejo relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas
- Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios
- Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios
- Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas
- Direttiva 1999/80/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, recante iscrizione di una sostanza attiva (azimsulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitariTesto rilevante ai fini del SEE (1)
Vedere Altri Documenti che Citino la Stessa Legislazione