Regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione, del 6 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

DOUEIT, 06 Luglio 2000Serie L

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Regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione, del 6 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6.7.2000 L 166/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2000 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

905/98 (2 ), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO (1) Nell'agosto e novembre 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia accompagnata dalla richiesta di avviare una procedura di antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Repubblica di Corea e dell'India.

(2) La denuncia è stata presentata dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (International Rayon and Synthetic Fibres Committee -- CIRFS) per conto delle seguenti aziende: Tergal Fibres (Francia), Du Pont de Nemours GmbH (Germania), Märkische Faser AG und Trevira GmbH und Co. (Germania), Wellman International Ltd (Irlanda), Montefibre SpA (Italia),

Trevira Fibras (Portogallo) e Catalana de Polimers (Spagna). Tali aziende rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale di FPF.

(3) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping per entrambi i paesi. La Commissione ha quindi notificato, con avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) (4), l'avvio della procedura antidumping e l'apertura dell'inchiesta.

(4) Attualmente sono in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di FPF originarie della Bielorussia [regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio (5 )] e di Taiwan [regolamento (CE) n. 1728/1999 del Consiglio (6 )].

(5) Con il regolamento (CE) n. 124/2000 (7 ) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Tailandia.

(6) Con il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio (8) è stato istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan.

(7) Le misure antidumping definitive istituite con il regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio (9 ) sulle importazioni di FPF originarie dell'India sono scadute il 15 gennaio 1998, mentre quelle riguardanti la Repubblica di Corea sono state abrogate nell'agosto 1999 (regolamento (CE) n. 1728/1999 del Consiglio...

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