Regolamento (CE) n. 616/1999 della Commissione, del 23 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originarie della Repubblica di Corea

DOUEIT, 24 Marzo 1999Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 616/1999 della Commissione, del 23 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originarie della Repubblica di Corea

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee24. 3. 1999 L 79/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 616/1999 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1999 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originarie della Repubblica di Corea LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioniu oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Il 25 giugno 1998, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3 ), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originarie della Repubblica di Corea (di seguito 'Corea').

Nella stessa data è stata avviata una parallela inchiesta antisovvenzioni.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel maggio 1998 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di filo di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping per tale prodotto e al conseguente pregiudizio grave, che sono stati ritenuti sufficienti, previa consultazione, per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori comunitari denunzianti, ai produttori/esportatori, agli importatori, ai fornitori e agli utilizzatori notoriamente interessati, nonché alle associazioni interessate e ai rappresentanti dei paesi esportatori e ha offerto inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito negli avvisi di apertura. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da un certo numero di società della Comunità e dei paesi esportatori.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha...

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