Regolamento (CE) n. 619/1999 della Commissione, del 23 marzo 1999, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e della Repubblica di Corea

DOUEIT, 24 Marzo 1999Serie L

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Regolamento (CE) n. 619/1999 della Commissione, del 23 marzo 1999, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e della Repubblica di Corea

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 3. 1999L 79/60

REGOLAMENTO (CE) N. 619/1999 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1999 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e della Repubblica di Corea LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997; relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1 ), in particolare l'articolo 12, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Nel giugno 1998, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in appresso 'avviso di apertura') (2 ), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e della Repubblica di Corea (in appresso 'Corea') ed ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (EUROFER) per conto di produttori comunitari che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di filo di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e al conseguente pregiudizio grave considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso 'regolamento di base'), la Commissione ha reso noto ai governi dell'India e della Corea di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di filo di acciaio inossidabile oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e dalla Corea erano causa di grave pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Entrambi i governi sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Il governo della Corea ha accettato l'offerta e le consultazioni con i competenti servizi della Commissione si sono tenute a Bruxelles il 12 giugno 1998. Le osservazioni fatte dal governo della Corea in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al grave pregiudizio subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Il Governo indiano, il governo coreano, diversi produttori/esportatori indiani e coreani, nonché alcuni produttori, importatori e fornitori della Comunità hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che l'hanno richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura hanno ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai governi indiano e coreano, nonché da diverse società della Comunità, dell'India e della Corea.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare delle sovvenzioni e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari -- AB Sandvik Steel, Sandviken, Svezia -- Bekaert N.V., Zwevegem, Belgio -- Gusab Stainless, Mjolby, Svezia -- Sprint-Metal, Parigi, Francia -- Sprint Metal Edelstahlzieherein GmbH,

Hemer, Germania -- Rigby-Maryland Stainless Ltd., Sheffield,

Regno Unito -- Rodacciai SpA e Rodasider S.r.l., Bosisio Parrini, Italia -- Società Italiana Kanthal SpA, Cinisello Balsamo, Italia (1) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

(2) GU C 199 del 25. 6. 1998, pag. 3.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee24. 3. 1999 L 79/61

b) Governo indiano -- Ministero del Commercio, New Delhi -- Sottosegretariato per le Dogane, New Delhi -- Ministero delle Finanze, New Delhi

c) Produttori esportatori indiani -- Drawmet Wires Pvt. Ltd., Bombay -- Indore Wire Company Ltd., Indore -- Isinox Steels Ltd., Bombay -- Kei Industries Limited, New Delhi -- Macro Bars and Wires Pvt. Ltd., Bombay -- Mukand Ltd., Bombay -- Raajratna Metal Industries Ltd., Ahmedabad -- Venus Wire Ltd., Bombay

d) Governo coreano -- Ministero degli Affari esteri e del Commercio -- Ministero delle Finanze e dell'Economia -- Korea Asset Management Corporation (Ente coreano per la gestione patrimoniale) -- Small and Medium Business Adm...

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