Regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea

DOUEIT, 22 Luglio 1999Serie L

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Regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 7. 1999L 189/26

REGOLAMENTO (CE) N. 1601/1999 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1 ), in particolare gli articoli 14 e 15, vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 619/1999 (2 ) (in seguito denominato il 'regolamento provvisorio'), la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm (in seguito denominato 'filo sottile' o 'prodotto in questione') originario dell'India e della Repubblica di Corea (in seguito denominata 'Corea') classificato al codice NC ex 7223 00 19.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (2) Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si era deciso di istituire misure provvisorie sulle importazioni di filo sottile originario dell'India e della Corea (in seguito denominata 'comunicazione'), varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare: i) l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori per tali importazioni e ii) la chiusura del procedimento nei confronti delle importazioni originarie della Corea senza l'istituzione di misure. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla suddetta comunicazione.

(5) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (6) Il prodotto in esame è il filo sottile, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo.

(7) Nella fase provvisoria dell'inchiesta era emerso che il filo di acciaio inossidabile oggetto della presente inchiesta, vale a dire tra quelli di diametro pari o superiore a 1 mm (filo spesso) e quello di diametro inferiore a 1 mm (filo sottile) presentavano caratteristiche fisiche e di impiego diverse. Per questi motivi, si era anche giudicato che tra le applicazioni del filo spesso e quelle del filo sottile le possibilità di interscambio fossero nulle o molto limitate.

Nel regolamento provvisorio, tuttavia, si osservava anche che la possibilità di tracciare una netta distinzione tra questi due prodotti sarebbe stata ulteriormente analizzata fino alla fase definitiva.

(8) Sulla base delle ulteriori informazioni raccolte dalle parti interessate, si è concluso che il filo spesso e il filo sottile sono due prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche fisiche diverse e sono utilizzati per applicazioni diverse. Anzitutto, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, il filo spesso e il filo sottile si differenziano per resistenza alla trazione, struttura granulare e rivestimento. In secondo luogo, per quanto riguarda le diverse applicazioni dei due prodotti, si è rilevato che il filo spesso è utilizzato per applicazioni tecniche che richiedono maggiore resistenza, quali dispositivi di fissaggio, rinforzi per pareti, fili da saldatura ecc., mentre il filo sottile è gen...

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