Decisione 2004/658/PESC del Consiglio, del 13 settembre 2004, sulle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia europea per la difesa

Riassunto


Decisione 2004/658/PESC del Consiglio, del 13 settembre 2004, sulle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia europea per la difesa

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea) DECISIONE 2004/658/PESC DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2004 sulle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia europea per la difesa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, vista l'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2004/551/PESC prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotti le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale. Tali disposizioni sono riesaminate e modificate, ove necessario, dal comitato direttivo entro un anno dall'adozione di detta azione comune.

(2) Il comitato direttivo, nel riesaminare dette disposizioni, dovrebbe rispettare le disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), e dovrebbe inoltre trattare la questione dei contratti che l'Agenzia deve concludere nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/18/CE e in cui uno Stato membro può adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 296 del TCE.

(3) L'azione comune 2004/551/PESC prevede inoltre che, se necessario e fatta salva la pertinente normativa comunitaria, il comitato direttivo adotti, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio generale, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenute in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa sia dei diritti di proprietà intellettuale.

(4) Le modalità e le disposizioni finanziarie di cui all'allegato non si applicano ai progetti e ai programmi ad hoc menzionati negli articoli 20 e 21 dell'azione comune 2004/551/PESC. Il comitato direttivo dovrebbe adoperarsi per stabilire le disposizioni e le modalità per i progetti e i programmi ad hoc.

(5) Il bilancio generale iniziale dell'Agenzia europea per la difesa per l'esercizio 2004 è incentrato sulle modalità di avvio e occorrerebbe prevedere senza indugio disposizioni finanziare volte a consentirne la regolare esecuzione,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni finanziarie applicabili all'esecuzione e al controllo del bilancio dell'Agenzia europea per la difesa sono stabilite nell'allegato della presente decisione. Dette disposizioni finanziarie sono in vigore a decorrere dal 13 settembre 2004 fino alla data del riesame, della modifica o della conferma a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/551/PESC o fino al 31 dicembre 2005, se anteriore.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT ITL 300/52 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.9.2004 (1) GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

ALLEGATO DISPOSIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA ('AGENZIA') TITOLO I ANNUALITÀ Articolo 1

1. Il direttore esecutivo può procedere a storni da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio, da capitolo a capitolo, da articolo ad articolo.

2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, il direttore esecutivo informa il comitato direttivo delle sue intenzioni. Se durante tale periodo uno Stato membro avanza motivi debitamente giustificati, il comitato direttivo adotta una decisione.

3. Il direttore esecutivo può procedere a storni all'interno degli articoli e proporre altri storni al comitato direttivo.

Articolo 2

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

2. Tuttavia, per gli stanziamenti d'impegno non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio, il riporto può riguardare:

a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

b) gli importi che risultano necessari quando un programma o un progetto è stato elaborato nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e l'Agenzia non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo.

3. Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permett...

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