Sentenze nº C-109/88 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Ottobre 1989

Legato come :

Riassunto


1 . Un tribunale arbitrale di categoria, il quale secondo la legge risolve in ultima istanza le controversie tra le parti di contratti collettivi conclusi tra le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro, deve essere considerato come un organo giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi dell' art . 177 del trattato, in considerazione del fatto che esso può essere adito unilateralmente da una delle parti, di modo che la sua competenza non dipende dall' accordo di queste ultime, e del fatto che la sua composizione non è lasciata alla libera decisione delle parti, ma è disciplinata dalla legge .

2 . La direttiva 75/117 relativa alla parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile va interpretata nel senso che, qualora un' impresa applichi un sistema di retribuzione caratterizzato da una mancanza totale di trasparenza, il datore di lavoro ha l' onere di provare che la sua prassi salariale non è discriminatoria, ove il lavoratore di sesso femminile dimostri, su un numero relativamente elevato di lavoratori, che la retribuzione media dei lavoratori di sesso femminile è inferiore a quella dei lavoratori di sesso maschile .

Quando risulta che l' applicazione dei criteri di aumento quali la flessibilità, la formazione professionale o l' anzianità del lavoratore sfavorisce sistematicamente il lavoratore di sesso femminile, il datore di lavoro può giustificare il ricorso al criterio della flessibilità se esso viene inteso come attinente all' adattabilità ad orari e luoghi di lavoro variabili, dimostrando che tale adattabilità riveste importanza per l' esecuzione dei compiti specifici che sono affidati al lavoratore, ma non se tale criterio viene inteso nel senso che si riferisce alla qualità del lavoro svolto dal lavoratore; il datore di lavoro può giustificare il ricorso al criterio della formazione professionale dimostrando che tale formazione riveste importanza per l' esecuzione dei compiti specifici che sono stati affidati al lavoratore; egli non deve particolarmente giustificare il ricorso al criterio dell' anzianità, poiché quest' ultima va di pari passo con l' esperienza, la quale pone generalmente il lavoratore in grado di meglio svolgere le sue prestazioni .

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Riassunto


Sentenze nº C-109/88 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Ottobre 1989

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 12 ottobre 1987, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 1988, il "faglige voldgiftsret" ( tribunale arbitrale di categoria ) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva 75/117 del Consiglio del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( GU L 45, pag . 19 ), in prosieguo : "la direttiva sulla parità delle retribuzioni ".

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Federazione degli impiegati di commercio, ossia la "Handels - og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark" ( in prosieguo "Federazione degli impiegati "), e la Confederazione dei datori di lavoro, la "Dansk Arbejdsgiverforening" ( in prosieguo "Confederazione dei datori di lavoro "), che agisce ...

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