Riassunto
1. Introduzione: l'emergere di forme di convivenza diverse dal matrimonio. - 2. I principi costituzionali di riferimento. - 3. La famiglia nella Costituzione. - 4. Le forme possibili di tutela giuridica delle forme di convivenza diverse dal matrimonio. a) L'allargamento della nozione di famiglia e di matrimonio. - 5. (Segue): b) L'estensione a forme diverse dalla famiglia di istituti giuridici familiari. - 6. Proposte di legge nella XIV e nella XV legislatura. - 7. Problemi costituzionali relativi al suddetto allargamento. - 8. Il quadro costituzionale italiano alla luce dei livelli europei di riconoscimento delle coppie eterosessuali e omosessuali. - 9. Un approfondimento: le coppie omosessuali tra legislatore e controllo di costituzionalità in Europa e USA. - 10. Conclusioni.
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Riassunto
La tutela costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia
Emanuele Rossi ha scritto i paragrafi 1, 2, 3, 4, 7. Nicola Pignatelli ha scritto i paragrafi 8 e 9. I paragrafi 5, 6, e 10 sono stati scritti congiuntamente.
1. Introduzione: l'emergere di forme di convivenza diverse dal matrimonio Il tema della famiglia è stato al centro, negli ultimi anni, di ripetuti ed importanti dibattiti, per lo più originati dall'emergere nella società civile di forme di convivenza diverse (e talvolta alternative) rispetto al tradizionale modello familiare, e dalla connessa (sebbene non in modo indefettibile) richiesta di assicurare a tali realtà una qualche forma di riconoscimento e tutela sul piano giuridico. Tali forme di convivenza vanno dalle c.d. famiglie di fatto, composte da soggetti di sesso diverso che vivono come coniugi (more uxorio) senza essere legate da matrimonio riconosciuto agli effetti civili; a coppie di persone dello stesso sesso coabitanti; a famiglie non monogamiche (composte cioè da un uomo con più mogli); a "comunità di tipo familiare" (definite dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 come quelle comunità "caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia"); a singles con figli (naturali o adottivi) a carico. Tali forme di convivenza presentano alcuni tratti comuni e al contempo si distinguono tra loro per altri aspetti. Tra gli elementi comuni possiamo indicare il fatto che esse sorgono sulla base di un atto di volontà dei soggetti interessati (configurandosi pertanto come formazioni sociali volontarie), che presuppongono un certo grado di stabilità (seppur relativa: ad esempio le famiglie di fatto hanno per lo più lo scopo di creare un legame meno stabile rispetto al matrimonio), che si fondano su una convivenza coabitativa oltre che su un rapporto di relazione affettiva (sebbene questo sia giuridicamente irrilevante). Tra gli aspetti che invece sono presenti in alcune delle suddette forme ma non in altre possiamo ricordare la sussistenza di relazioni di tipo sessuale (che ad esempio caratterizzano le famiglie di fatto e le unioni tra persone omosessuali ma non le comunità di tipo familiare o le unioni formati da singles con figli): tali relazioni tuttavia sono irrilevanti sul piano giuridico (nel senso che una coppia di omosessuali, come una famiglia di fatto ma come anche una famiglia legittima non cessano di essere tali, sul piano giuridico, se i componenti decidono di non avere relazioni di questo genere). Emerge pertanto a prima vista la difficoltà di una considerazione unitaria delle diverse tipologie: anzi può dirsi come la volontà di considerarle unitariamente, che spesso caratterizza il dibattito politico ad esse relativo, rivela la carica ideologica per lo più sottesa alle impostazioni che si fronteggiano, cosa che impedisce per lo più la ricerca di soluzioni pragmatiche e positive. 2. I principi costituzionali di riferimento Prima tuttavia di esaminare i profili relativi alla configurazione giuridica di tali forme di convivenza, è opportuno richiamare i principi della nostra Carta costituzionale che fanno da sfondo e, perciò, da linea direttrice, alla tematica in questione. Tra questi, in primo luogo, il principio personalista, sancito dall'art. 2, Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"), per il quale la persona umana, e i diritti che le sono propri, è ritenu...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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