Regolamento (CE) n. 1110/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che prevede un regime di franchigia doganale per taluni principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per talune sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti





Extracto


Regolamento (CE) n. 1110/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che prevede un regime di franchigia doganale per taluni principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per talune sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee29. 5. 1999 L 135/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1110/1999 DEL CONSIGLIO del 10 maggio 1999 che prevede un regime di franchigia doganale per taluni principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per talune sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, (1) considerando che, nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità e vari paesi hanno discusso il regime di franchigia doganale applicato ai prodotti farmaceutici;

(2) considerando che i partecipanti a tali discussioni hanno deciso che, oltre ai prodotti di cui al capitolo 30 del Sistema armonizzato (SA) e a quelli di cui ai codici SA 2936, 2937, 2939 e 2941, è opportuno applicare il regime di franchigia a un certo numero di principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità nonché a taluni sali, eteri e idrati di detti prodotti, nonché a talune sostanze utilizzate per la produzione e la lavorazione di prodotti farmaceutici finiti;

(3) considerando che il risultato delle riunioni, di cui si dà atto nel relativo verbale, è stato incorporato nei calendari relativi alle tariffe, allegati al protocollo di Marrakesh dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

(4) considerando che i partecipanti hanno inoltre deciso che i rappresentanti dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che hanno sottoscritto il verbale, si sarebbero riuniti di norma almeno una volta ogni tre anni nell'ambito del Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC, per esaminare l'elenco dei prodotti e per concordare l'estensi...

Ver el contenido completo de este documento