Regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98

Riassunto


Regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee31. 12. 1999 L 340/3

REGOLAMENTO (CE) N. 2799/1999 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15, considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito, oltre al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (3), anche, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione (5 ). Per tener conto del nuovo regime, nonché dell'esperienza acquisita, occorre modificare ed eventualmente semplificare le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1725/ 79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/96 (7). Per ragioni di chiarezza, in occasione di tali modifiche è opportuno procedere alla rifusione di tale regolamento, inserendovi le disposizioni del regolamento (CEE) n.

3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/ 88 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

124/1999 (9), e del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95;

(2) l'obiettivo dell'aiuto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è quello di sostenere la commercializzazione delle proteine del latte. Appare pertanto opportuno connettere il pagamento dell'aiuto al tenore in proteine lattiere del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzati;

(3) è opportuno garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere che beneficiano degli aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali. A tal fine, è necessario riservare il beneficio dell'aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali o denaturati nel rispetto di taluni requisiti. È opportuno inoltre prevedere disposizioni intese ad evitare che lo stesso prodotto possa beneficiare più volte dell'aiuto;

(4) il regolamento (CE) n. 1043/97 della Commissione (11) prevede una deroga a talune disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79. Nel quadro dei controlli previsti dal presente regolamento, è opportuno tener conto di tale deroga, il che permette di abrogare il regolamento (CE) n. 1043/97;

(5) è opportuno che gli aiuti siano concessi soltanto a condizione che gli alimenti composti per animali soddisfino talune norme di composizione solitamente osservate dall'industria e abbiano raggiunto l'ultima fase della fabbricazione industriale. È inoltre necessario, a fini di controllo, disporre che i prodotti siano condizionati in imballaggi che ne permettano l'identificazione. È altresì opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di precisare le modalità di osservanza delle suddette condizioni;

(6) per gli alimenti...

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