Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

DOUEIT, 27 Giugno 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

27.6.2001 IT L 174/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europee I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, (5) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove invisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolamateria civile o commerciale, non possono essere suffi-re l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1, cientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania(1), Comunità puo` adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a dettovisto il parere del Parlamento europeo(2), articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

visto il parere del Comitato economico e sociale(3), (6) Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolanteconsiderando quanto segue:

per tutti gli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. La convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza commerciale si applica soltanto tra undici Stati membri e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione dell'Unione europea.

delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provve- (7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento dimenti necessari per il corretto funzionamento del civile o commerciale pendente dinanzi ad un'autorità mercato interno. giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l'azione della Comunità non puo` limitarsi al solo settore della (2) Il corretto funzionamento del mercato interno presup- trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in pone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel materia civile o commerciale rientrante nel re...

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