Giurisprudenza di legittimità

Rivista penaleNumero 10-2009, Ottobre 2009

Legato come :

Riassunto


Molestia o disturbo alle persone - Estremi - Atteggiamento biasimevole o petulante - Assenza - Inconfigurabilità del reato - Fattispecie in tema di ripetute citofonate all’inquilino soprastante al fine di verificare l’origine di perdite d’accqua. (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 15 luglio 2009, n. 28853 (ud. 16 giugno 2009). Pres. Chieffi - Est. Vecchio - P.M. Febbraro (diff.) - Ric. L.T

Molestia o disturbo alle persone - Estremi - Atteggiamento biasimevole o petulante - Assenza - Inconfigurabilità del reato - Fattispecie in tema di ripetute citofonate all’inquilino soprastante al fine di verificare l’origine di perdite d’accqua.

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto e punito dall’art. 660 c.p., per difetto del requisito della petulanza o del biasimevole motivo, a carico di colui il quale suoni ripetutamente il campanello, il citifono o bussi più volte alla porta di casa dell’inquilino dell’appartamento soprastante per verificare la causa e l’origine di perdite d’acqua dalle tubature. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 660) (1).

(1) Si veda Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 1978, Ciconi, in Ius&Lex dvd n. 5/2009, Ed. La Tribuna, che ricomprende nella generica dizione di cui all’art. 660 c.p. «col mezzo del telefono» anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono ecc.). Sulla necessaria ricorrenza del requisito del «biasimevole motivo» per la configurabilità del reato de quo, si veda Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2004, Calabretta, pubblicata per esteso in questa Rivista 2004, 630.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – Con sentenza, deliberata il 3 novembre 2008 e depositata il 2 gennaio 2009, il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ha condannato alla pena di euro trecento – concesse circostanze attenuanti generiche – L.T., ritenuta responsabile della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, continuati, ai sensi degli articoli 81 e 660 del codice penale, così riqualificata l’originaria imputazione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, per avere «con più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, arrecato disturbo a F.A., suonando ripetutamente il campanello o bussando più volte alla porta di casa», in Siena l’11 gennaio 2005.

Il tribunale ha motivato: intorno alle 18,00 dell’11 gennaio 2005 la L. aveva suonato «più volte in maniera prolungata e sgarbata» il campanello della abitazione della F., abitante al piano soprastante dello stesso edificio in cui dimora l’imputata; la F. non aveva né aperto, né risposto, in quanto considerava la L. persona «aggressiva e dispettosa»; L., allora, aveva battuto i pugni sulla porta «in maniera forte»; quindi, uscita fuori del palazzo, aveva suonato col campanello del citofono del portone; e, infine, aveva staccato la luce, lasciando al buio l’appartamento della F.; costei era stata costretta a uscire per ripristinare l’alimentazione della corrente; il marito della persona offesa, P.M., richiamato a casa dalla moglie, aveva intimato alla L. di rivolgere loro per iscritto ogni sua richiesta; la L. aveva, quindi, chiesto l’intervento della polizia per accedere all’appartamento dei coniugi P.-F. allo scopo di verificare la causa e l’origine di una perdita dalla tubature; il giorno seguente l’imputata aveva, tramite l’avvocato Antonio Ciacci, diffidato con telegramma i P. a consentire l’accesso; successivamente il tecnico di fiducia della L. aveva verificato che dall’appartamento dei P. non provenivano perdite di acqua; non è credibile la versione della L. di aver suonato solo tre volte, a distanza di dieci minuti, l’una dall’altra, il campanello del citofono del portone; quindi, una sola volta, quello della porta interna, bussando, poi, con la mano delicatamente sul battente, senza tirare pugni; di non poter percuotere alcunché per una malattia alle ossa; di non aver staccato la alimentazione elettrica dell’edificio; gli è che la imputata non ha documentato l’asserita infermità invalidante e ha, peraltro, ammesso di aver toccato l’interruttore per controllarne il funzionamento; l’episodio si inquadra nel contesto della annosa sequela dei dispetti, delle aggressioni verbali, delle accuse «gratuite e strampalate» di cui la L. aveva fatto oggetto i P., i quali intrattenevano rapporti civili con tutti gli altri condomini, compresi gli stessi parenti della imputata; costei, «sfruttando l’apparente giustificazione delle percolazioni di acqua», piuttosto che telefonare, ha posto in essere atti «oggettivamente molesti, petulanti, gratuiti e dolosamente preordinati a creare disagio ai P.»; poi ha provocato l’intervento della polizia e, il giorno seguente, ha perpetrato «la vessazione&raqu...

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