Riassunto
Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Software - Detenzione a scopo imprenditoriale di programmi «pirati» presso lo studio di un professionista - Qualificazione del fatto come illecito penale - Fondamento - Fattispecie. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 19 giugno 2008, n. 25104 (ud. 8 maggio 2008). Pres. Altieri - Est. Amoresano - P.M. (conf.) - Ric. Melesi Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Software - Detenzione a scopo imprenditoriale di programmi «pirati» presso lo studio di un professionista - Qualificazione del fatto come illecito penale - Fondamento - Fattispecie. La detenzione e l'utilizzo di numerosi software, illecitamente riprodotti, in uno studio professionale integra l'illecito penale previsto dall'art. 171 bis, comma primo, della L. n. 633 del 1941, in quanto non è necessario che la riproduzione dei programmi per elaborazione sia finalizzata al commercio, ma è sufficiente ai fini della configurabilità del reato de quo il fine di profitto. (Nella fattispecie il ricorrente - libero professionista - aveva patteggiato la pena per il reato di detenzione abusiva di numerosi programmi per elaboratore non essendo munito della relativa licenza d'uso). (Mass. Redaz.). (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis) (1). (1) Per Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2007, Viganò, in questa Rivista 2008, 546, la modifica del primo comma dell'art. 171 bis della legge 27 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha sostituito al dolo specifico del «fine di lucro» quello del «fine di trarne profitto»), comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia, pertanto, i confini della responsabilità dell'autore. Si veda anche Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2002, Tavano, ivi 2002, 550, secondo la quale la fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore, atteso che l'art. 171 bis sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare del bene, indipendentemente dalle modalità di successiva utilizzazione del programma riprodotto, e che l'art. 64 quater della stessa legge vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per l'elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con sentenza del 25 giugno 2007 il Gup del Tribunale di Lecco applicava a Melesi Giorgio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di euro 9.400,00 di multa (di cui euro 5.400,00 in sostituzione di mesi 4 di reclusione) per il reato di cui all'art. 171 bis comma 1 L. 633/1941, come modif. dalla L. 248/2000, per avere, al fine di trarne profitto, duplicato e riprodotto programmi software, di proprietà della società Microsoft Italia Spa ed Autodesk Inc., Adobe System Incorporeted, Symantec Corporation, senza averne acquistato la licenza d'uso. Propone ricorso per cassazione il Melesi, a mezzo del difensore, per violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. b) in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. stante l'insussistenza dell'ipotesi contestata a carico del ricorrente (dallo stesso tenore letterale dell'art. 171 bis L. 633/41 risulta che la norma mira a colpire esclusivamente l'illecita riproduzione di software finalizzata al commercio, mentre il Milesi si avvaleva degli stessi nello studio privato e per scopi professionali interni allo studio medesimo); in via gradata era configurabile un'ipotesi di responsabilità ex art. 174 ter comma 1 L. 633/41, che punisce con la sola sanzione amministrativa l'abusivo utilizzo, per esclusivi fini professionali, di prodotti informativi, privi della licenza d'uso. Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, essendosi il Gup limitato a richiamare il fatto materiale dell'assenza di alcune licenze di software, attribuendo una sorta di responsabilità oggettiva al titolare dello studio. 2. - Va premesso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non eme...
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