Giurisprudenza di legittimità
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 4-2007, Agosto 2007
Legato come :
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 4-2007, Agosto 2007
Legato come :Riassunto
Appropriazione indebita - Elemento oggettivo del reato - Mediatore immobiliare - Vendita di immobile - Assenza di preliminare di vendita in forma scritta - Incasso di parte del corrispettivo di vendita a titolo di provvigione - Configurabilità del reato - Fondamento. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. II, 13 aprile 2007, n. 15118 (ud. 2 aprile 2007). Pres. Cosentino - Est. Renzo - P.M. Iannelli (conf.)Ric. Mazzola. Appropriazione indebita - Elemento oggettivo del reato - Mediatore immobiliare - Vendita di immobile - Assenza di preliminare di vendita in forma scritta - Incasso di parte del corrispettivo di vendita a titolo di provvigione - Configurabilità del reato - Fondamento. Bene è configurato il reato di appropriazione indebita a carico del mediatore immobiliare il quale trattenga a titolo di provvigione parte della somma corrispostagli dal promettente acquirente e destinata al promittente venditore, in assenza della definitiva formazione del preliminare di compravendita con atto scritto, come richiesto ad substantiam, in base a quanto previsto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., nulla rilevando eventuali «comportamenti concludenti» che si assumano posti in essere dalle parti. (C.p., art. 646; c.c., art. 1350; c.c., art. 1351) (1). (1) In precedenza, la Corte ritenne sussistente il reato de quo a carico di un esercente l'attività di promozioni immobiliari il quale aveva omesso di consegnare le somme incassate ai venditori destinatari delle somme predette. La Suprema Corte affermò che il possesso da parte dell'agente delle somme, tenuto conto dei limiti dell'incarico conferitogli, non poteva comportare, in mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione del denaro, che un implicito divieto di utilizzazione, senza acquisizione, pertanto, della proprietà del danaro stesso da parte dell'agente, che tale acquisizione aveva sostenuto nei motivi di ricorso per escludere la configurabilità del reato di appropriazione indebita. Tale precedente è costituito da Cass. pen., sez. II, 7 settembre 1989, Barbuto, pubblicata per esteso in Riv. pen. 1990, 563. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Mazzola Fiorenzo è stato condannato con sentenza del Gip di Torino in data 21 febbraio 2001 per appropriazione indebita in danno di Mimmo Ferdinando. Gli si addebitava di aver trattenuto - a suo dire a titolo di mediazione - la somma di 25 ml. di lire sui 30 ml. complessivamente consegnatigli da Mimmo Fernando all'atto della formulazione di una proposta d'acquisto immobiliare a Intercostruzioni spa; il Mazzola, mediatore immobiliare che aveva messo in contatto le parti, avrebbe dovuto versare la somma in questione alla società venditrice, a titolo di caparra confirmatoria, in caso di effettiva conclusione dell'affare. Il Mazzola si era difeso sostenendo che il contratto era stato effettivamente concluso, e che pertanto egli aveva diritto alla sua provvigione, della quale si era soddisfatto trattenendo parte della somma depositatagli fiduciariamente dal Mimmo. In particolare, sosteneva che la proposta originariamente rivolta dal Mimmo a Intercostruzioni spa era stata seguita da una controproposta della società venditrice con un lieve aumento di prezzo e modificazione di altre clausole, e che il Mimmo avrebbe approvato per iscritto la nuova proposta di Intercostruzioni spa. La sentenza di condanna veniva appellata dall'imputato con la riproposizione delle medesime difese esposte al Gip, che venivano tuttavia disattese dalla Corte d'appello di Torino, che in data 14 novembre 2005 confermava la sentenza impugnata. Rilevava la Corte territoriale che la tesi difensiva secondo cui il contratto si era concluso non poteva essere accreditata, poiché non v'era la prova dell'accettazione per iscritto della controproposta di Intercostruzioni spa da parte del Mimmo, ed anzi la successiva corrispondenza intercorsa tra le parti rivelava la rispettiva convinzione di non essersi reciprocamente vincolati. Posto che solo la conclusione del contratto - in veste preliminare o definitiva - segnava la nascita del diritto del mediatore alla provvigione, il Mazzola non poteva disporre ad alcun titolo della somma che gli era stata fiduciariamente affidata solo perché divenisse caparra confirmatoria in caso di sigla del preliminare. La corte d'appello respingeva altresì il motivo concernente il difetto di dolo, che il Mazzola sosteneva con un parere del suo difensore in data 8 marzo 2000, nel quale si affermava che tra le parti era stato raggiunto un accordo sostanziale, idoneo a generare la nascita del diritto alle provvigioni da parte del mediatore. Egli aveva trattenuto i 25 ml. confidando nel suo buon diritto e nell'affidabilità del parere del proprio legale. Contro la seconda sentenza di merito ricorre il Mazzola a questa Suprema Corte con due motivi: 1. Violazione degli articoli 1326 e 1362 c.c. per aver erroneamente ritenuto che nel caso di specie non si fosse realizzata la conclusione del contratto, e illogicità della motivazione nel punto in cui nega l'accettazione della controproposta di Intercostruzioni spa da parte del Mimmo per facta concludentia. Il ricorrente sostiene che il Mimmo aveva dato esecu...
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