Giurisprudenza di legittimità

Riassunto


Sicurezza pubblica - Stranieri - Immigrazione clandestina - Favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità - Cessione di alloggio in locazione - Configurabilità del delitto di cui all'art. 12, comma 5, D.L.vo n. 286/98Esclusione - Ingiusto profitto - Necessità

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Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 12 dicembre 2006, n. 40398 (ud. 29 novembre 2006). Pres. Santacroce - Est. Piraccini - P.G. Vitaliano (parz. diff.) - Ric. Affatato.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Immigrazione clandestina - Favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità - Cessione di alloggio in locazione - Configurabilità del delitto di cui all'art. 12, comma 5, D.L.vo n. 286/98Esclusione - Ingiusto profitto - Necessità.

In tema di immigrazione clandestina, dal solo fatto che un datore di lavoro, oltre ad occupare alle proprie dipendenze stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno, con ciò commettendo il reato di cui all'art. 22, comma 12, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, fornisca loro anche un alloggio, non può desumersi la sussistenza anche del concorrente e più grave reato di cui all'art. 12, comma 5, del citato D.L.vo (favoreggiamento della illecita permanenza dello straniero a fine di ingiusto profitto), quando non risulti che la disponibilità dell'alloggio sia stata offerta a condizioni disumane, ovvero ad un prezzo esorbitante o sotto forma di comodato senza termine in luogo di un regolare contratto di locazione. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22; D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) (1).

(1) La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha più volte affermato che l'atteggiamento soggettivo richiesto per la configurazione del reato di agevolazione ai fini di lucro della permanenza sul territorio nazionale di clandestini non deve essere ravvisato nell'intento di impedire od ostacolare l'espulsione o i controlli sugli stranieri illegalmente dimo ranti sul territorio nazionale, ma nell'intento di conseguire un ingiusto profitto attraverso qualsivoglia condotta agevolatrice della permanenza irregolare di tali stranieri, con piena consapevolezza e volontà di conseguire un indebito arricchimento approfittando del minorato potere contrattuale derivante dalla condizione di illegalità nella quale viene a trovarsi lo straniero. Con particolare riferimento alla cessione di alloggi in locazione ai clandestini, tale da favorirne la permanenza nel territorio dello Stato, si vedano Cass. pen., sez. I, 28 novembre 2003, Capriotti, pubblicata per esteso in questa Rivista 2004, 325; Trib. pen. Pisa, uff. del Gip, ord. 23 marzo 2006, ivi 2006, 730, Trib. pen. Roma, 28 febbraio 2002, Thomas, in Cass. pen. 2002, 3909 ed Trib. pen. Torino, 2 ottobre 2000, C., in Giur. merito 2001, 1076.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La Corte d'appello di Perugia confermava la condanna inflitta dal tribunale della stessa città nei confronti di Affatato Giuseppe per i delitti di cui agli artt. 12, comma 5 e 22, comma 10, L. 286/98.

L'imputato era stato ritenuto colpevole di favoreggiamento all'immigrazione clandestina per aver favorito la permanenza in Italia di due cittadini extracomunitari clandestini, fornendo loro l'alloggio, e di aver occupato alle proprie dipendenze gli stranieri privi del permesso di soggiorno.

Rilevava che la prova della responsabilità dell'imputato emergeva dagli accertamenti di P.G. secondo i quali i due rumeni erano stati trovati, insieme ad altri italiani, in un appartamento, risultante in uso all'Affatato, ed erano impiegati nella sua impresa; lui personalmente curava i rapporti coi dipendenti, in relazione all'assunzione e ai pagamenti. La circostanza che formalmente l'impresa risultasse intestata ad altro soggetto non determinava il venir meno della sua responsabilità, viste le dichiarazioni rese dai cittadini estracomunitari. Secondo la Corte sussistevano ambedue i reati in quanto la contravvenzione di cui all'art. 22 era configurata per il solo fatto di assumere cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ma in questo caso l'imputato aveva fatto di più e cioè aveva favorito la permanenza in Italia fornendo loro anche l'alloggio. Lo scopo di perseguire un ingiusto profitto si ravvisava sia nell'omesso pagamento dei contributi previdenziali, sia nella corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta.

Secondo la deposizione resa da uno dei due dipendenti infatti la retribuzione non superava le lire 1.200.000 ed il fatto che, durante le indagini, avesse riferito il contrario era dovuto allo stato di soggezione in cui l'imputato li poneva, arrivando anche a picchiare i dipendenti.

Contro la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo:

- erronea applicazione dell'art. 12, comma 5 L. 286/98 in quanto l'Affatato non era colui che materialmente aveva la disponibilità dell'alloggio e dell'impresa che era intestata ad altra persona e comunque mancava un elemento costitutivo del delitto e cioè la finalità dell'ingiusto profitto, visto che l'appartamento in cui erano alloggiati insieme ad altri operai italiani era dignitoso e che non era stato dimostrato ch...

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