Giurisprudenza di legittimità

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 6-2007, Giugno 2007

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Riassunto


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Sussistenza - Onere della provaProduzione di certificato medico risalente ad un anno prima - Sufficienza - Esclusione (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 26 marzo 2007, n. 7357. Pres. Settimj - Est. Correnti - P.M. Ceniccola (conf.) - Carnale c. Ministero dell'Interno.

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Sussistenza - Onere della provaProduzione di certificato medico risalente ad un anno prima - Sufficienza - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 176 c.s. (per aver circolato nella corsia d'emergenza), per accertare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 L. n. 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale: per quanto concerne lo stato di necessità, all'articolo 54 c.p. Ove il ricorrente deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa è su di lui che grava l'onere di provarne la sussistenza: non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza dello stato di necessità non ritenendolo convenientemente documentato dato che il ricorrente aveva prodotto un certificato medico risalente ad un anno prima, attestante una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 54; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4) (1).

(1) Nel medesimo senso v. Cass. civ. 24 marzo 2004, n. 5877, in Ius & Lex on-line, sul sito www.latribuna.it e Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, Basso, in Riv. pen. 2004, 678. Nel senso che: «L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivanti da «stato di necessità», secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive», v. Cass. civ. 12 settembre 2005, n. 18099, in questa Rivista 2006, 524.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Carnale Tonino ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 6 novembre 2004, che aveva rigettato il suo ricorso, convalidando il verbale opposto n. 268201 elevato, dalla polizia stradale, per violazione dell'articolo 176 c.d.s. per aver circolato nella corsia di emergenza.

Non ha svolto difese il Ministero. Il ricorrente ha presentato memoria.

Attivata procedura ex articolo 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

La richiesta merita adesione.

Con unico motivo il ricorrente deduce che si era trovato a transitare nella zona contestata in quanto, soffrendo di una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, era venuto a trovarsi imbottigliato nel traffico con pregiudizievoli conseguenze per il suo stato di salute e, anche se il certificato prodotto in giudizio era di circa un anno prima, la patologia non era scomparsa.

Al riguardo la sentenza ha affermato che la documentazione medica, anteriore di almeno un anno, non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all'atto della contravvenzione.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dall'articolo 4 della legge 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'articolo 54 c.p. (Cass. 5877/04, 3524/03, 9254/00, etc.); si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto l'articolo 3, secondo comma della legge 689/81 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (Cass. 4710/99, la quale fa discendere l'ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall'articolo 59 c.p., a norma del quale «se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui»; Cass. ...

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