Riassunto
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Inottemperanza dell'ordine di allontanamento - Giustificato motivo - Nozione - Indisponibilità di mezzi economici - Esclusione
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 7 dicembre 2006, n. 40315 (ud. 26 ottobre 2006). Pres. Chieffi - Est. Corradini - P.G. Cedrangolo (conf.) - Ric. P.G. in proc. Batir. Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Inottemperanza dell'ordine di allontanamento - Giustificato motivo - Nozione - Indisponibilità di mezzi economici - Esclusione. La sussistenza o meno del «giustificato motivo» che valga ad escludere la rilevanza penale dell'inottemperanza, da parte dello straniero extracomunitario, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, va valutata, in linea con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2004, con riguardo a situazioni che, pur non dovendo ricondursi alle sole cause di giustificazione previste in via generale dalla legge penale, siano tuttavia caratterizzate da particolare pregnanza, sì da incidere sulla stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola o rendendola difficoltosa o pericolosa; condizione, questa, che non può riconoscersi quando venga addotta la impossibilità di far fronte alle spese del viaggio di ritorno solo a cagione della mancanza di un lavoro regolare e stabile, quale normalmente si riscontra quando trattisi dei c.d. «migranti economici». (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) (1). II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 16 novembre 2006, n. 37787 (ud. 26 ottobre 2006). Pres. Chieffi - Est. Siotto - P.G. Cedrangolo (conf.)Ric. P.G. in proc. Elassal. Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Inottemperanza dell'ordine di allontanamento - Giustificato motivo - Impossibilità di trovare lavoro nel Paese d'origine - Esclusione. In caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento dello straniero extracomunitario dal territorio dello Stato, emesso dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, pur dovendosi escludere che il precedente ingresso clandestino da parte del medesimo straniero, nella consapevolezza di non disporre di adeguati mezzi di sostentamento, sia di per sè ostativo alla configurabilità di uno stato di necessità che possa valere a scriminare il rilievo penale di detta inottemperanza, deve parimenti escludersi che questa possa ritenersi giustificata sulla sola base della generica allegazione dell'interessato circa l'impossibilità di trovare lavoro nel suo Paese d'origine. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) (2). (1, 2) In precedenza si veda Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2006, Calderon Da Silva, pubblicata per esteso in questa Rivista 2006, 681, per la quale non può costituire giustificato motivo di inottemperanza, da parte dello straniero colpito da decreto di espulsione, all'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato, la pura e semplice allegazione della indisponibilità di mezzi economici per affrontare le spese del viaggio, neppure quando essa venga fatta derivare dalla difficoltà di reperimento di una stabile attività lavorativa, essendo questa connaturale alla condizione di clandestinità nella quale si trova lo straniero, e ben potendo, d'altra parte, una adeguata disponibilità di mezzi economici derivare anche da attività non stabili o, addirittura, illecite. In altra circostanza, con riferimento alla situazione di una extracomunitaria in condizione di estrema precarietà abitativa, la prima sezione della Cassazione penale con sentenza del 18 settembre 2006, Alexandru Nicolau, pubblicata per esteso in questa Rivista 2006, 1308, aveva affermato che, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5/2004, l'assoluta impossidenza dello straniero costituisce giustificato motivo della mancata ottemperanza all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni. La citata sentenza della Corte costituzionale del 13 gennaio 2004, n. 5, è pubblicata per esteso in Giur. cost. 2004, f. 1 ed in Cass. pen. 2004, 1541 con nota di CERASE. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 5 aprile 2006 il giudice monocratico del Tribunale di Velletri, a seguito di rito abbreviato, ha assolto perché il fatto non costituisce reato il cittadino del Bangladesh Batir Ali dal reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.L.vo n. 286 del 1998 per essersi trattenuto nel territorio italiano in violazione dell'ordine di lasciarlo entro cinque giorni impartitogli dal Questore di Roma. L'imputato era stato tratto in arresto in Marino in data 24 febbraio 2006 in quanto trovato in territorio nazionale nonostante il provvedimento di espulsione del Prefetto ed il sucessivo ordine scritto impartitogli dal Questore di Roma in data 18 novembre 2005. Il tri- bunale ha ritenuto che sussistessero motivi id...
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