Giurisprudenza di legittimità
Archivio della nuova procedura penale › Numero 2-2006, Aprile 2006
Legato come :
Archivio della nuova procedura penale › Numero 2-2006, Aprile 2006
Legato come :Riassunto
Reato - Estinzione - Prescrizione - Nuova disciplina - Normativa transitoria - Processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza (...)
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 10 gennaio 2006, n. 460 (ud. 12 dicembre 2005). Pres. Leonasi - Est. Rossi - P.M. Monetti (conf.) - Ric. Marcantonini ed altri. Reato - Estinzione - Prescrizione - Nuova disciplina - Normativa transitoria - Processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10 comma 3 legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con gli artt. 3, 25 comma 2 e 101 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza «revocare in dubbio» il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione. (Mass. Redaz.). (L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10) (1). (1) Sentenza di rilievo in quanto per la prima volta, ed a distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore (8 dicembre 2005) della legge 5 dicembre 2005, n. 251, meglio conosciuta come legge «ex Cirielli», la Corte di legittimità si pronuncia rilevando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta in riferimento all'art. 10, terzo comma, della legge 251, che esclude l'applicazione dei più favorevoli termini di prescrizione previsti dalla legge stessa, tra l'altro, nei processi pendenti in Cassazione alla data della sua entrata in vigore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Mario Marcantonini, Renzo Camilletti, Alberto Massucci e Vinicio Marcantonini ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 23 settembre 2002 della Corte di appello di Firenze che - decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 23 giugno 2000 - ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui agli artt. 56, 640 bis e 110 c.p. per essersi il reato estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado del Tribunale di Perugia e riducendo la pena inflitta agli imputati a mesi undici di reclusione per Mario Marcantonini, a mesi dieci di reclusione per Alberto Massucci e Vinicio Marcantonini, a mesi nove e giorni quindici di reclusione per Remo Camilletti. 2. - Nella sentenza del 29 novembre 1995 il Tribunale di Perugia aveva ritenuto gli imputati responsabili dei reati di falso ideologico in atti pubblici nonché di truffa e di tentata truffa ai sensi dell'art. 640 bis c.p. in danno della Regione Umbria perché, come componenti della Giunta del Comune di Bettona, operando in concorso con l'ingegnere investito del progetto dell'opera e della direzione dei lavori, avevano prodotto alla Regione, ai fini di essere ammessi ad un finanziamento regionale a fondo perduto, una serie di atti (delibera di recupero dell'immobile del 5 gennaio 1993; atto di affidamento dei lavori del 18 marzo 1993; atti di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori del 2 giugno 1993; attestato del progettista direttore dei lavori del 7 aprile 1993) relativi ad un'opera - il recupero dell'ex convento di Santa Caterina - in realtà compiuta anteriormente al 1990; ottenendo così un anticipo di lire 50 milioni sull'importo complessivo di 96 milioni in favore dell'amministrazione comunale e l'annotazione relativa alla richiesta della somma residua, poi non versata in seguito al disvelamento della situazione effettivamente esistente. La Corte di appello di Perugia aveva poi confermato il 23 giugno 2000 la decisione di primo grado. 3. - La Corte di cassazione aveva parzialmente annullato tale ultima sentenza rilevando che il giudice di merito aveva omesso di accertare: a) se il restauro dell'ex convento di Santa Caterina rientrasse nell'ambito di un programma pluriennale di interventi o in un piano annuale che prevedeva l'accantonamento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 1...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Italia
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
sentencia nº 365 de consiglio di stato january 20 2009 | Sentencia nº 5920 de Consiglio di Stato, November 10, 2008 | DECRETO 21 novembre 2011 Riconoscimento alla sig.ra Lochmann Ruth di titolo di studi... | Sentencia nº 2562 de Consiglio di Stato, May 14, 2008 | Polémica actuación policial | El mapa genético humano se parece más al de los pollos que al de los ratones | Denuncian el aumento del antisemitismo en Francia