Riassunto
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Ausiliari del traffico - Sosta di motorino su marciapiede - Accertamento - Esclusione (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 7 aprile 2005, n. 7336. Pres. Criscuolo - Est. Salvato - P.M. (conf.) - Petrocchi c. Comune di Firenze. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Ausiliari del traffico - Sosta di motorino su marciapiede - Accertamento - Esclusione. Gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata (come, nel caso di specie, la sosta di un motorino sul marciapiede). (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 158; L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68) (1). (1) In senso conforme alla prima parte della massima de qua, v. Trib. civ. Roma 28 agosto 2000, n. 26628, in questa Rivista 2001, 39. Si ricorda, inoltre, che con ord. 21 maggio 2001, n. 157, pubblicata per esteso ivi 2001, 539, la Corte cost. ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come interpretato dall'art. 68, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), laddove riconosce agli ausiliari del traffico poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Piero Petrocchi proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Firenze avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 158 del codice della strada, redatto a suo carico dal personale della società Firenze parcheggi (infra Società), per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede sito in via Benedetto Varchi, in Firenze. Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l'infrazione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della succitata società. Il Comune di Firenze contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza dell'8/ 15 gennaio 2001, rigettava l'opposizione, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Pietro Petrocchi, affidato a due motivi, illustrati con memoria depositata ex art. 378, c.p.c.; ha resistito con controricorso il Comune di Firenze, in persona del Direttore del Corpo di Polizia municipale, che ha poi depositato, ex art. 372, secondo comma, c.p.c., atto di ratifica del sindaco pro-tempore, con autorizzazione della delibera di Giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei due inizialmente designati. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 132 L. 127/1997, dell'art. 68 della L. 488/99 e dell'art. 158 c.s.», nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversia». Piero Petrocchi sostiene che l'art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che «i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione», mentre l'art. 68, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che «al personale di cui al comma 132 (...) dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». A suo avviso, il giudice di pace ha erroneamente applicato queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un marciapiede e non nell'area oggetto della concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l'area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure impediva l'accesso o l'uscita da queste aree, sicché l'infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della Società. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato l'opposizione, ritenendo che la circolare del Ministero dell'inte...
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