Riassunto
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Condizioni di proponibilità dell'azione - Obbligatorietà dell'assicurazione per la r.c. - Sussistenza - Fattispecie relativa a sinistro cagionato da motoveicolo sprovvisto di targa anteriormente all'1 ottobre 1993, data di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per effetto del D.L.vo n. 285/1992. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 27 novembre 2001, n. 15030. Pres. Giuliano - Est. Segreto - P.M. Frazzini (conf.) - La Fondiaria spa (avv. Cecchinelli) c. Firs Italiana di Ass.ni in l.c.a. spa (avv. Stellacci) Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Condizioni di proponibilità dell'azione - Obbligatorietà dell'assicurazione per la r.c. - Sussistenza - Fattispecie relativa a sinistro cagionato da motoveicolo sprovvisto di targa anteriormente all'1 ottobre 1993, data di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per effetto del D.L.vo n. 285/1992. In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli per la responsabilità civile, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore soltanto se si versi in ipotesi di assicurazione obbligatoria del veicolo (art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990). Pertanto, se il sinistro si è verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 237 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (che ha abrogato l'art. 5 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - che esonerava i ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento dall'obbligo dell'assicurazione per la r.c. - ed ha stabilito che la soggezione di detti motoveicoli all'assicurazione obbligatoria decorre dall'1 ottobre 1993), non è proponibile dal danneggiato l'azione diretta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione del veicolo, potendo egli invece agire soltanto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2054 c.c., salva la chiamata in garanzia dell'assicurazione da parte di questi; tale improponibilità della domanda, attenendo ad una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio, anche dalla Cassazione, pur in difetto di una specifica contestazione al riguardo, essendo la relativa questione sottratta alla disponibilità delle parti. (Principio affermato in relazione a sentenza del giudice conciliatore, della quale la Corte ha ritenuto la censurabilità, rilevando che quello suesposto costituisce principio regolatore della materia, che il conciliatore è tenuto a osservare). (C.c., art. 2054; c.c., art. 1882; nuovo c.s., art. 237) (1). (1) Per una fattispecie analoga, v. Cass. civ. 10 maggio 1996, n. 4434, in questa Rivista 1996, 803. Nel senso che qualora un veicolo coperto da assicurazione r.c., circolante in area privata, provochi un danno, il danneggiante non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, v. Cass. civ. 15 aprile 1996, n. 3538, ivi 1997, 38. Sull'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze del conciliatore, v. Cass. civ., sez. un., 15 giugno 1991, n. 6794, in Arch. civ. 1992, 466 e Cass. civ. 14 giugno 1999, n. 5839, ivi 2000, 482. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Lazzareschi Fabio, con atto di citazione notificato il 12 marzo 1993 conveniva davanti al Conciliatore di Carrara la Firs Italiana di Assicurazioni spa e Serra Giuseppe, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, subiti dalla sua autovettura a seguito di sinistro verificatosi con il «motorino Gilera» di proprietà del Serra il 28 ottobre 1991 in Pisa. Si costituiva la Firs. A seguito dell'interruzione del processo per la l.c.a. della Firs, la causa veniva riassunta anche nei confronti della Fondiaria Assicurazioni spa, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il conciliatore, con sentenza depositata il 22 dicembre 1997, condannava in solido il Serra e la Fondiaria Assicurazioni al pagamento nei confronti dell'attore della somma di lire 746.000, oltre interessi e spese processuali. Riteneva il giudice che risultava provata dall'istruttoria la responsabilità del Serra, mentre il quantum del danno risultava provato dalla fattura in atti. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Fondiaria, nella qualità. Si è costituita con controricorso la l.c.a. della Firs, che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 L. 24 dicembre 1969, n. 990, nell'originaria formulazione, tenuto conto che l'incidente si verificò il 28 ottobre 1991, secondo cui, per i ciclomotori non era obbligatoria l'assicurazione per responsabilità civile, di cui alla stessa legge, con la conseguenza che non era possibile esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e, quindi, anche del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2. - Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto. Anzitutto va rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 339, terzo comma, c.p.c. (c...
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