Giurisprudenza di legittimità

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 04-2002, Aprile 2002

Legato come :

Riassunto


Risarcimento del danno - Danno biologico - Risarcibilità - Condizioni - Lesione dell'integrità psicofisica in conseguenza delle sofferenze causate da detta perdita. (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 25 gennaio 2002, n. 881. Pres. Nicastro - Est. Perconte Licatese - P.M. Golia (conf.) - Ciurleo ed altro (avv. Staffa) c. Norditalia Assicurazioni spa (avv. Spadafora)

Risarcimento del danno - Danno biologico - Risarcibilità - Condizioni - Lesione dell'integrità psicofisica in conseguenza delle sofferenze causate da detta perdita.

È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto dell'illecita condotta altrui, allorché le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi. (C.c., art. 1223; c.c., art. 1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1).

(1) Sulla configurabilità del danno biologico risarcibile nell'ipotesi di cui in massima, v. Cass. civ. 25 febbraio 2000, n. 2134, in questa Rivista 2000, 756. V., inoltre, sulla trasmissibilità agli eredi della vittima del risarcimento del danno biologico in caso di morte del danneggiato, la storica sentenza Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372, ivi 1995, 145.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'8 ottobre 1988 Ciurleo Angelo, figlio diciassettenne di Illuminato e Artusa Maria Rosa, in seguito a un incidente automobilistico, riportava lesioni di tale entità che ne causavano il decesso, avvenuto durante il trasporto dal luogo del sinistro (Novate Milanese) a quello del tentato ricovero (Ospedale Niguarda di Milano).

Scarcella Pietro, conducente dell'auto che aveva investito il motociclo condotto dal Ciurleo, veniva assolto dall'imputazione di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale di Milano, adito per il risarcimento dei danni dai familiari della vittima (i genitori, il fratello Francesco Antonio e la sorella Giuseppina), ritenuta l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., condannava i convenuti (lo Scarcella e la sua assicuratrice Norditalia) al solo rimborso delle spese funerarie, liquidate in lire 22.249.365, comprensive di rivalutazione ed interessi. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 29 gennaio 1999, la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame dei Ciurleo.

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono Ciurleo Illuminato e Artusa M. Rosa, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la spa Levante Norditalia Assicurazioni (già Norditalia Assicurazioni). Non ha svolto difese lo Scarcella.

Le parti hanno depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 32 Cost., 2043, 2056 e 2059 c.c., anche in relazione all'art. 1226 c.c., nonché falsa applicazione delle norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Lamentano la mancata liquidazione del danno biologico subito jure proprio in conseguenza della morte del figlio, dovuta all'unilaterale e incompleta valutazione dei documenti prodotti, tutti posteriori all'evento per cui è causa, di cui la Corte ha pretermesso la valutazione clinico medica, attestanti traumi psichici ormai permanenti; all'erroneo e immotivato rifiuto della prova testimoniale; al parimenti immotivato rifiuto, infine, di una consulenza medico legale.

Col secondo mezzo, denunciano la violazione dell'art. 115 c.p.c., anche in riferimento all'art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale, intesa a dimostrare, anche a conferma delle certificazioni in atti, l'insorgere, successivamente all'evento luttuoso, delle patologie psicofisiche documentate.

Il giudice a quo, dopo aver statuito essere onere dei richiedenti il risarcimento del danno alla salute «dimostrare il verificarsi a loro carico di un vero e proprio danno psichico», non ha dedicato una sola parola alla valutazione della pertinenza (o meno) della prova testimoniale ritualmente richiesta; e poi, contraddittoriamente, ha rigettato la domanda per difetto di prova di quelle medesime circostanze che ne costituiscono l'oggetto.

In definitiva, ai ricorrenti è stato ingiustamente negato il diritto di provare di aver subito, a seguito della morte traumatica di un figlio diciassettenne, un processo patogeno originato dal turbamento dell'equilibrio psichico, degenerato in una vera e propria malattia della psiche.

Queste censure, che per le loro connessioni vanno esaminate in un unico contesto, sono fondate, nei sensi che saranno di qui a poco precisati.

La corte di merito, per rigettare il motivo di gravame col quale gli odierni ricorrenti si dolevano della mancata attribuzione del danno biologico jure proprio, non disconosce, in punto di diritto, come il danno alla salute patito dal congiunto di una persona uccisa a seguito di tale decesso sia «mo...

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