Giurisprudenza di legittimità




Riassunto


Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Servizio di autotrasporto scolastico - Servizio di scuolabus gestito dal comune - Soggetti incaricati dell'espletamento - Minori - Vigilanza - Obbligo - Contenuto. (...)

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Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 19 febbraio 2002, n. 2380. Pres. Vittoria - Est. Trifone - P.M. Apice (conf.) - Comune di Altidona (avv. Ortenzi) c. Lanciotti (avv. Cerquetti)

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Servizio di autotrasporto scolastico - Servizio di scuolabus gestito dal comune - Soggetti incaricati dell'espletamento - Minori - Vigilanza - Obbligo - Contenuto - Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Responsabilità dell'ente pubblico per fatto del dipendente connesso alle incombenze affidategliConfigurabilità di un reato - Necessità - Cognizione del reato incidenter tantum da parte del giudice civile - Ammissibilità.

Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo «scuolabus», gestito dal comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l'autista incaricato dell'accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada). (C.c., art. 2043) (1).

L'ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile incidenter tantum anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2049; c.c., art. 2059; c.p., art. 185) (2).

(1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. civ. 30 dicembre 1997, n. 13125, in questa Rivista 1998, 1043. Nel senso che l'amministrazione che istituisca un servizio di autotrasporto riservato agli alunni di scuola, è tenuta, in osservanza del principio del neminem laedere, ad adottare le cautele occorrenti per tutelare la sicurezza e l'incolumità di detti utenti, anche nel tragitto dalla scuola al punto di partenza degli automezzi, v. Cass. civ., sez. un., 20 aprile 1991, n. 4290, ivi 1991, 558. V., inoltre, la citata sentenza Cass. civ. 5 settembre 1986, n. 5424, in Arch. civ. 1987, 684.

(2) Nei medesimi termini, v. Cass. civ. 15 novembre 1996, n. 10015, in Arch. civ. 1997, 750.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il giorno 19 maggio 1075 Maria Paola Lanciotti di nove anni veniva investita da una autovettura guidata da Umberto Cudini riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Il sinistro si verificava in una strada provinciale subito dopo che la minore era discesa da un automezzo, guidato dalla guardia comunale Antonio D'Ercoli ed adibito dal Comune di Altidona al trasporto gratuito degli alunni della scuola materna ed elementare.

Con sentenza irrevocabile del Tribunale di Fermo, emessa nel procedimento penale a suo carico per il delitto di omicidio colposo, Umberto Cudini era assolto perché il fatto non costituiva reato.

Franco Lanciotto ed Adalgisa Paternesi, genitori della minore deceduta, convenivano, perciò, in giudizio, in proprio e quali esercenti la potestà sulle altre due figlie minori Marisa e Marina Lanciotti, il Comune di Altidona per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla morte di Maria Paola Lanciotti, che assumevano essere l'effetto della omissione, da parte del dipendente comunale, della doverosa cautela idonea ad assicurare la incolumità della minore a lui affidata.

Nel contraddittorio del comune, che contrastava la pretesa, l'adito Tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 28 novembre 1997, rigettava la domanda e compensava interamente le spese del giudizio.

Il giudice di primo grado considerava che il servizio di trasporto gestito dal comune non comprendeva necessariamente il passaggio nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'alunna e che era scontato che la stessa, lasciata sulla strada, quivi doveva essere prelevata dai genitori, per cui non era ravvisabile una colpa del conducente il cosiddetto scuolabus, il quale, al momento della discesa della bimba dal veicolo, non aveva avvertito che stava per sopraggiungere l'autovettura investitrice.

Sulla impugnazione dei soccombenti la Corte d'appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 15 maggio 1999, in totale riforma della decisione impugnata, condannava il comune a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale la somma di lire 250.000.000 a favore di ciascuno dei genitori della minore deceduta e la somma di lire 70.000.000 a favore di ciascuna delle sorelle, oltre le spese proc...

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