Giurisprudenza di legittimità

Archivio delle locazioni e del condominioNumero 5-2005, Ottobre 2005

Legato come :

Riassunto


Notificazioni in materia civile - Alla residenza, dimora, domicilio - Consegna al portiere - Non preceduta dalla ricerca, con esito negativo, di persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda del destinatario - Necessaria menzione nella relata di notificazione - Omissione - Nullità della notifica (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 24 maggio 2005, n. 10924. Pres. Spadone - Est. Bucciante - P.M. Marinelli (conf.) - Narduzzi (avv. Prosperini) c. Comune di Roma (n.c.).

Notificazioni in materia civile - Alla residenza, dimora, domicilio - Consegna al portiere - Non preceduta dalla ricerca, con esito negativo, di persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda del destinatario - Necessaria menzione nella relata di notificazione - Omissione - Nullità della notifica.

La notificazione mediante consegna al portiere è nulla, se non sia preceduta dalla ricerca (con esito negativo, del quale occorre dare atto nella relazione) di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario. (C.p.c., art. 139) (1).

(1) Così anche Cass., 20 giugno 1999, n. 5706, in Giust. civ. Mass. 1999, 1314 e Cass., 11 maggio 1998, n. 4739, ivi 1998, 996.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Stefania Narduzzi ha impugnato davanti al Giudice di pace di Roma una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti, per la riscossione di somme da lei dovute come sanzione amministrativa, per aver posto in circolazione un veicolo senza copertura assicurativa; ha dedotto che la violazione non le era stata mai contestata. Il Comune di Roma, nel costituirsi in giudizio, ha negato la fondatezza dell'assunto dell'opponente, producendo il verbale che a costei era stato notificato, mediante consegna al portiere dello stabile di sua abitazione.

Con sentenza del 29 gennaio 2002 il Giudice di pace ha respinto il ricorso, rilevando che il portiere, sentito come testimone, aveva riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla relazione di notificazione del verbale. Contro tale sentenza Stefania Nardelli ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Roma non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Stefania Nardelli lamenta che il Giudice di pace si è limitato a constatare che la notificazione del verbale in questione era avvenuta mediante consegna al portiere, senza verificare se fosse stata effettuata validamente, previa ricerca di quelle altre persone, che nell'art. 139 c.p.c. sono indicate in ordine tassativamente preferenziale: ricerca della quale, nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non conteneva alcuna attestazione.

La censura è fondata, poiché la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che la notificazione mediante consegna al portiere è nulla, se non sia stata preceduta dalla ricerca (con esito negativo, del quale occorre dare atto nella relazione) di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario: v., per tutte, Cass., 10 giugno 1999 n. 5706; 11 maggio 1998, n. 4739.

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 29 marzo 2005, n. 6574. Pres. Pontorieri - Est. Bognanni - P.M. Russo (diff.)De Stefano A. ed altre (avv. Procaccini) c. De Stefano M. ed altri (avv. Acone).

Successioni mortis causa - Accettazione dell'eredità - Tacita - Desumibilità - Compimento di atti al contempo di natura fiscale e civile - Voltura catastale - Sussiste.

L'accettazione tacita di eredità, che si ha quan do il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sè sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. (C.c., art. 476) (1).

(1) Nello stesso senso v. Cass. 7 luglio 1999, n. 7075, in Giust. civ. Mass. 1999, 1593 e Cass. 22 marzo 1999, n. 2663, in Riv. notariato 1999, 1538 con nota BARBAGALLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con att...

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