Giurisprudenza di legittimità

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 12-2004, Dicembre 2004

Legato come :

Riassunto


Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Udienza di comparizione - Mancata comparizione dell'opponente - Convalida dell'ordinanza oppostaAmmissibilità in caso di rinvio della prima udienza di comparizione (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 4 agosto 2004, n. 14920. Pres. Panebianco - Est. Petitti - P.M. Ceniccola (conf.) - Di Luccia (avv. Nigro) c. Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Udienza di comparizione - Mancata comparizione dell'opponente - Convalida dell'ordinanza oppostaAmmissibilità in caso di rinvio della prima udienza di comparizione.

Nel procedimento relativo ad apposizione a ordinanzaingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorquando si sia svolta la prima udienza e l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi, ma abbiano addotto un legittimo impedimento ed il giudice abbia disposto il rinvio dell'udienza, il potere di convalidare l'ordinanza opposta, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, legge cit., non può più essere esercitato, dovendosi ritenere ormai conclusa, anche con il solo provvedimento di rinvio giustificato dall'impedimento dell'opponente o del suo procuratore, o per qualsiasi diversa ragione, la fase della prima udienza, nella quale soltanto può essere adottato lo speciale provvedimento di convalida; ove, viceversa, la prima udienza di comparizione non abbia avuto luogo e sia stata rinviata per festività sopravvenuta o per impedimento del giudice designato o per qualsiasi altro motivo - ipotesi, queste, nelle quali trova applicazione l'art. 82, secondo comma (divenuto terzo dopo la riforma introdotta dall'art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353), att. c.p.c. - deve ritenersi che il giudice, ricorrendone gli altri, possa procedere alla convalida dell'ordinanza opposta: in tali casi, infatti, non essendo stata tenuta l'udienza di prima comparizione, resta impregiudicato l'onere dell'opponente o del suo procuratore di comparire alla successiva udienza - individuabile in base al decreto annuale che determina il calendario delle udienze e per la quale non è quindi necessaria alcuna comunicazione, o alla diversa udienza stabilita dal giudice, della quale deve invece esser dato specifico avviso alle parti - ovvero di giustificare la mancata comparizione, e resta salvo il potere del giudice, ove non vi sia comparizione dell'opponente o del suo procuratore e non venga addotto un legittimo impedimento, di convalidare l'ordinanza opposta. (Att. c.p.c., art. 82; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

(1) Per l'ipotesi contemplata dalla prima parte della massima de qua v., nello stesso senso, Cass. civ. 4 gennaio 2002, n. 48, in Arch. civ. 2002, 1235; mentre per il caso di prima udienza rinviata per festività sopravvenuta o impedimento del giudice designato, v., in perfetta aderenza a quanto espresso nella sentenza in epigrafe, Cass. civ. 12 dicembre 2002, n. 17716, ivi 2003, 1082.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Di Luccia Giovanni proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta per presunta violazione dell'art. 142, comma 8, c.s.

Con ordinanza pronunciata in esito all'udienza del 19 gennaio 2000, il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, «accertata la mancata comparizione all'udienza odierna dell'opponente e del suo procuratore; preso atto che l'opponente ha informato telefonicamente il giudice di essere impossibilitato ad essere presente in quanto ammalato, senza tuttavia essere disponibile a presentare un certificato medico; considerato che la causa era già stata rinviata una volta per indisponibilità dell'opponente; ritenuto di convalidare l'ordinanza ai sensi del quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in quanto non risultava dalla documentazione allegata dall'opponente l'illegittimità dell'ordinanza stessa», convalidava l'ordinanza-ingiunzione n. 6134/1/cds del 31 marzo 1999.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Di Luccia sulla base di tre motivi. L'amministrazione intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto convalidare l'ordinanza-ingiunzione perché la citata disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre, l'art. 23, comma 5, fa riferimento alla prima udienza, mentre, nella specie, la causa era già stata rinviata per tre volte. Il giudice avrebbe quindi dovuto pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 23, comma 8, della medesima legge.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 dello stesso codice, perché il giudice non aveva valutato con prudente apprezzamento l'attestato dell'assistente giudizia...

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