Giurisprudenza di legittimità
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali - Numero 11-2004, Novembre 2004
Casa Editrice La Tribuna
Legato come :Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali - Numero 11-2004, Novembre 2004
Casa Editrice La Tribuna
Legato come :Riassunto
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - OpposizioneLegittimazione passiva - Ministero della difesa e dell'interno - Sussistenza (...)
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17525. Pres. Olla - Est. Genovese - P.M. Ceniccola (conf.) - Ministero della difesa e Ministero dell'interno (Avv. gen. Stato) c. Bamhoued Miloud (n.c.). Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - OpposizioneLegittimazione passiva - Ministero della difesa e dell'interno - Sussistenza. Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso, l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della difesa e dell'interno, proposto contro la sentenza del Giudice di pace, e fondato sul presupposto che essa fosse stato inutiliter data in ragione della mancata presenza in giudizio della Prefettura; sentenza con la quale era stato annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di custodia e giudizio). (Nuovo c.s., art. 11; nuovo c.s., art. 100; nuovo c.s., art. 204) (1). (1) La Corte di cassazione con la sentenza in epigrafe mantiene ferma la sua posizione in materia di legittimazione passiva nelle cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni; infatti il principio qui enunciato aveva già costituito oggetto di pronunce risolte nello stesso senso. Tra queste si segnalano: Cass. civ. 15 gennaio 1999, n. 387, in questa Rivista 1999, 404; Cass. civ. 3 dicembre 2001, n. 15245, ivi 2002, 290; Cass. civ. 19 novembre 2003, n. 17546, ivi 2004, 396. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il signor Bamhoued Miloud ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria avverso il verbale di contestazione del 5 settembre 2000, con il quale i Carabinieri di Reggio Calabria (nucleo operativo e radiomobile) avevano disposto il fermo amministrativo del veicolo in suo possesso per la durata di tre mesi; l'opposizione è stata notificata, su ordine del Giudice, al Ministero della difesa e alla Legione Carabinieri di Reggio Calabria, ma non anche - secondo la prospettazione del ricorrente - nei confronti della Prefettura; con sentenza n. 104 del 15 febbraio-16 marzo 2001, il Giudice di pace ha accolto l'opposizione, annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa e la Legione Carabinieri di Reggio Calabria al pagamento delle spese di custodia e di giudizio; che contro tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, affidata ad un unico motivo, sia il Ministero della difesa che il Ministero dell'interno; che il signor Bamhoued Miloud non ha svolto difese in questa fase; su richiesta del Presidente della sezione, il P.G. ha concluso, per iscritto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., nei sensi indicati. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico mezzo di ricorso (con il quale lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza sarebbe stata pronunciata, inutiliter, senza la presenza della Prefettura di Reggio Calabria, litisconsorte necessario nel giudizio in oggetto; tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del processo e importerebbe la rimessione al giudice di primo grado; la doglianza è manifestamente infondata, e ne importa il rigetto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., avendo questa Corte più volte affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce presupposto processuale per poter legittimamente adire l'autorità giudiziaria ordinaria, con la conseguenza che l'interessato, nell'impugnare direttamente il predetto verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio non più il prefetto, bensì l'autorità amministrativa da cui dipende l'organo accertatore della violazione (Cass., sentt. nn. 14319 del 2001 e 17546 del 2003); nella specie, l'accertamento è stato compiuto da agenti dell'Arma dei Carabinieri, ed è legittimato in giudizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alternativamente, il Ministro della difesa o il Ministero dell'interno; secondo tale...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Documenti citati
vlex
/
revista
2100