Giurisprudenza di legittimità

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 10-2004, Ottobre 2004

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Riassunto


Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Erronea indicazione dell'organo destinatario - Comparizione dell'effettivo destinatario della notifica - Effetto sanante (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 9 luglio 2004, n. 12672. Pres. Greco - Est. Genovese - P.M. Sepe (conf.) - Comune di Roseto Capo Spulico (avv. Martilotti) c. Lavolpe (avv. Martino).

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Erronea indicazione dell'organo destinatario - Comparizione dell'effettivo destinatario della notifica - Effetto sanante.

In tema di procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, il vizio del ricorso introduttivo, determinato dall'ordine del giudice di pace di procedere alla sua notificazione (anche del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza) al Corpo della Polizia Municipale, in persona del sindaco p.t., anziché del Comune, vero destinatario dell'atto di opposizione (a cui, nella specie, il ricorso era correttamente indirizzato), è sanato dall'intervento del funzionario comunale nel corso del giudizio. Tale soluzione, va accolta anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, n. 98 del 2004, che nel consentire il deposito del ricorso in opposizione a mezzo del servizio postale (con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981), ha affermato che il sistema delle impugnazioni delle ordinanze-ingiunzioni (e dei verbali di violazione amministrativa, ove si scelga di procedere immediatamente contro di essi) si caratterizza per «una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia», onde, la necessità che le norme che determinano cause di inammissibilità «degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongono ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata». (Nell'enunciare il principio, la Corte ha richiamato anche la sentenza del Giudice delle leggi n. 520 del 2002). (L. 24 novembre 1981, n. 689; c.p.c., art. 157; c.p.c., art. 160) (1).

(1) Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione ha accolto e ribadito alcuni importanti principi già in precedenza enunciati. In particolare la Corte fa riferimento al principio già espresso con propria sentenza 19 dicembre 2001, n. 16031, in Arch. civ. 2002, 1125, secondo cui, in caso di procedimenti promossi da privati nei confronti della P.A., l'inadempimento dell'onere di individuare l'amministrazione competente e l'organo che la rappresenta non comporta nullità del processo ma viene sanata se l'Avvocatura dello Stato non deduce il vizio entro la prima udienza. Inoltre la Corte di cassazione recepisce il contenuto della recente pronuncia della Corte cost. 18 marzo 2004 n. 98, in Giur. cost. 2004, f. 2, che a sua volta recepisce quanto già affermato da Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 520, in Giust. civ. 2003, I, 16 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, L. 24 novembre 1981 n. 689. Nella motivazione di questa sentenza la Corte ha precisato che il procedimento di impugnazione delle ordinanze ingiunzioni si caratterizza per la particolare semplicità delle forme.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - La Polizia Municipale di Roseto Capo Spulico accertava, in danno del signor Giacumbo Lavolpe, la violazione dell'art. 142, comma 8, codice stradale, per avere il medesimo circolato alla guida dell'autoveicolo in sua disponibilità, a una velocità superiore ai limiti consentiti.

2. - Il trasgressore impugnava il verbale della polizia municipale davanti al Giudice di pace di Trebisacce, sostenendo che l'accertamento era illegittimo per la violazione degli artt. 200 e 201 del codice stradale.

3. - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contestazione, con sentenza oggi impugnata dal Comune di Roseto Capo Spulico, con ricorso per cassazione articolato su tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria.

4. - L'intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, anche in relazione all'art. 75 c.p.c.) il Comune di Roseto Capo Spulico si duole del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di merito e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza siano stati indirizzati alla Polizia Municipale, sia pure rappresentata dal sindaco pro tempore, la quale non costituirebbe che un ufficio del Comune, come tale privo di autonoma capacità processuale. Il giudice di pace avrebbe dovuto ordinare la notifica del ricorso al Comune e non alla...

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