Riassunto
Cassazione civile - Deposito di atti - Documenti nuovi - Nullità della sentenza impugnata - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione a ordinanza di pagamento d'una sanzione stradale. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Pagamento della somma ingiunta con l'ordinanzaInammissibilità dell'opposizione ex art. 203 c.s.Esclusione. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Pagamento della somma ingiunta con l'ordinanzaAcquiescenza - Esclusione. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Rettifica da parte dell'amministrazione di errori materiali ed eliminazione dei vizi contenuti nell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'amministrazione - Anche nel caso di avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento recante l'errore - Ammissibilità - Limiti (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3735. Pres. Saggio - Est. Genovese - P.M. Maccarone (conf.)Prefettura - UTG Bergamo (Avv. gen. Stato) c. Morandi. Cassazione civile - Deposito di atti - Documenti nuovi - Nullità della sentenza impugnata - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione a ordinanza di pagamento d'una sanzione stradale. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Pagamento della somma ingiunta con l'ordinanzaInammissibilità dell'opposizione ex art. 203 c.s.Esclusione. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Pagamento della somma ingiunta con l'ordinanzaAcquiescenza - Esclusione. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Rettifica da parte dell'amministrazione di errori materiali ed eliminazione dei vizi contenuti nell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'amministrazione - Anche nel caso di avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento recante l'errore - Ammissibilità - Limiti. Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quali la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. Infatti, l'art. 372 c.p.c. consente l'esame di nuove prove solo in ordine all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ed - appunto - alla «nullità della sentenza», formula contratta che non richiama pienamente il concetto tenuto presente nel motivo di cassazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la «nullità della sentenza o del procedimento». (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che, in un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione in cui la Prefettura era rimasta contumace nel giudizio di primo grado, la medesima potesse eccepire - e chiedere di provare con l'allegazione di un documento idoneo - la circostanza di fatto - che non aveva formato oggetto di dibattito processuale - dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento impugnato, ritenuta ragione di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 203 c.s.). (C.p.c., art. 360; c.p.c., art. 372) (1). L'art. 203 c.s., il quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo «qualora non sia stato effettuato il pagamento», attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta; non riguarda cioè la fase successiva all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata solo con tale provvedimento. Tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale viene regolato dal successivo art. 205 c.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) dal giudice la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, fondata sul profilo dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con tale ordinanza. (Nuovo c.s., art. 203) (2). In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa dalla opposizione), non comporta di per sè acquiescenza, né incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (3). In tema di sanzioni amministrative, sino a quando non sia intervenuto il giudicato, sull'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanzaingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma ingiunta con il primo provvedimento. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (4). (1) Questione interessante relativa alla possibilità o meno da parte dell'amministrazione, non presente in primo grado nel giudizio di opposizione a sanzioni conseguenti alla violazione del c.s., di allegare successivamente in Cassazione fatti nuovi. La S.C. si è espressa negativamente al riguardo confermando l'ormai cons...
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