Giurisprudenza di legittimità

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 2-2003, Febbraio 2003

Legato come :

Riassunto


Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Indennità e rendita - Calcolo del premio - Determinazione secondo il sistema delle tariffe - Attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli - Tariffa relativa al noleggio di autoveicoli con conducente - Applicabilità - Esclusione. Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Indennità e rendita - Calcolo del premio - Decreto ministeriale di approvazione delle modalità di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi - Natura - Fonte di normazione secondaria - Conseguente denunciabilità delle relative violazioni ex art. 360, n. 3, c.p.c. (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. lav., 7 gennaio 2003, n. 33. Pres. Sciarelli - Est. Picone - P.M. Fedeli (parz. conf.) - Avis Autonoleggio spa c. Inail

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Indennità e rendita - Calcolo del premio - Determinazione secondo il sistema delle tariffe - Attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli - Tariffa relativa al noleggio di autoveicoli con conducente - Applicabilità - Esclusione. Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Indennità e rendita - Calcolo del premio - Decreto ministeriale di approvazione delle modalità di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi - Natura - Fonte di normazione secondaria - Conseguente denunciabilità delle relative violazioni ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, l'attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli senza autista (con falcoltà di riconsegna in luogo diverso da quello della consegna iniziale, e con diritto alla sostituzione in caso di rottura) non va inquadrata nella voce di tariffa riferita al servizio di "noleggio" - pur nell'assenza, nel testo normativo di riferimento, di espressa esclusione dell'attività di noleggio senza conducente -, in considerazione della profonda differenza tra le due attività e, soprattutto, della circostanza che la normativa di settore (artt. 54, secondo comma, e 57, quarto comma, D.P.R. n. 393 del 1959, codice della strada abrogato; artt. 82 e 85 D.P.R. n. 285 del 1992, codice della strada vigente; art. 68 legge comunitaria n. 142 del 1992, per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/398), è costante nel distinguere la "locazione" di autoveicolo dal "noleggio con conducente". (D.M. 10 dicembre 1971, art. 4; D.M. 14 novembre 1978) (1).

In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'Inail, il decreto ministeriale 10 dicembre 1971 di approvazione delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono denunciabili per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 39; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40; D.M. 10 dicembre 1971) (2).

(1, 2) Per stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale, ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, vd. Cass. civ. 24 febbraio 1990, n. 1429, in Arch. civ. 1990, 1213, secondo cui: «occorre riferirsi, in mancanza di particolari previsioni della disciplina speciale suddetta, ai criteri generali dettati dall'art. 2195 c.c., in base al quale sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni e servizi, mediante la realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore, mentre rientra nel settore commerciale l'attività diretta all'intermediazione nella circolazione dei beni ed è ausiliaria quella diretta ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche. Pertanto, i benefici suddetti non spettano alle imprese che svolgono attività consistente nel concedere ai clienti l'uso "a tempo indeterminato" di autoveicoli senza autista, con facoltà di riconsegnarli in luogo diverso da quello della consegna e con diritto alla sostituzione in caso di rottura, in quanto tale attività, che è riconducibile allo schema della locazione di cosa mobile, non è produttiva - a differenza dal noleggio o locazione di veicoli con conducente (art. 57 c.s.) - di un servizio diverso dalla utilizzazione del bene locato ed ha quindi natura non industriale ma commerciale ai sensi dell'art. 2195, n. 2, c.c.». Conformemente, sempre con riferimento all'attività di noleggio di veicoli senza conducente, si è espressa anche Cass. civ. 16 maggio 1991, n. 5496, ivi 1992, 361. In genere, in tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'Inail, v. Cass. civ. 26 settembre 1998, n. 9660, ivi 1999, 936 nella quale si precisa che il provvedimento dell'Istituto assicuratore di variazione dei tassi - che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 1124 del 1965, deve essere emanato secondo le modalità applicative previste nel prescritto decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (il quale costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono valutabili da parte della Corte di Cassazione) - per essere valido ed efficace non solo deve essere spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della modificazione del tasso, ma deve contenere un'a...

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