Riassunto
Prova civile - Testimoniale - Ammissibilità (Limiti di) - Giudizio di verità - Deposizione relativa alla velocità di un veicolo coinvolto in incidente stradale - Utilizzabilità - Valutazione del giudice di merito circa l'attendibilità - Necessità. Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno alla salute - Differenze con il danno morale - Disagi futuri dipendenti dal trauma subito - Inclusione nel danno biologico. Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Sofferenze psichiche subite da un traumatizzato in incidente stradale - Risarcibilità a titolo di danno morale - Ammissibilità. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1937. Pres. Carbone - Est. Amatucci - P.M. Sepe (parz. diff.)Nosi (avv. Tamburini) c. Assitalia Spa (avv. Iannotta) Prova civile - Testimoniale - Ammissibilità (Limiti di) - Giudizio di verità - Deposizione relativa alla velocità di un veicolo coinvolto in incidente stradale - Utilizzabilità - Valutazione del giudice di merito circa l'attendibilità - Necessità. Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno alla salute - Differenze con il danno morale - Disagi futuri dipendenti dal trauma subito - Inclusione nel danno biologico. Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Sofferenze psichiche subite da un traumatizzato in incidente stradale - Risarcibilità a titolo di danno morale - Ammissibilità. Al fine di stabilire la velocità di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, è consentito al giudice di merito avvalersi della indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta dal veicolo, in quanto il teste in questo caso formula un giudizio di verità, e non un apprezzamento di valore, considerato che sono comunque ammissibili gli apprezzamenti che non siano scindibili dalla deposizione sui fatti, salva comunque la valutazione del giudice in ordine alla attendibilità dell'apprezzamento stesso. (C.p.c., art. 116; c.p.c., art. 360) (1). All'interno della nozione di danno biologico rientrano tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso, rimanendone esclusi solamente il danno patrimoniale in senso stretto ed il danno morale subiettivo (facendo applicazione del suddetto principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto ricompresi nel danno biologico tutti i disagi futuri subiti da un soggetto danneggiato in un incidente stradale e dipendenti dal trauma sofferto, quali cure e spostamenti). (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (2). Le sofferenze psichiche subite da un soggetto traumatizzato in un incidente stradale per gli interventi chirurgici ai quali questi ha dovuto sottoporsi in conseguenza del trauma sono indennizzabili, ex art. 2059 c.c., a titolo di danno morale, e come tali costituiscono una voce di danno risarcibile del tutto autonoma e diversa rispetto al danno biologico. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (3). (1) Nel senso che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, v. Cass. civ. 17 luglio 2001, n. 9662, in Arch. civ. 2002, 638. Sulla valutazione discrezionale da parte del giudice di merito delle testimonianze, v. Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 1992, Fioriti, in questa Rivista 1993, 29.(2) Sulla nozione di danno biologico v. Cass. civ. 15 dicembre 2000, n. 15859, in questa Rivista 2001, 854; Cass. civ. 12 settembre 2000, n. 12022, ivi 2001, 575 e Cass. civ. 25 settembre 1999, n. 10762, ivi, 627.(3) V., in argomento, Cass. civ. 30 novembre 2000, n. 15330, in questa Rivista 2001, 773, secondo cui: «La norma sul danno morale di cui all'art. 2059 c.c. (danno consequenziale, sì, al danno biologico, ma da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell'agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori «integrali» di cui alla Generalklausel di cui all'art. 2043 del codice civile, e non ha, pertanto, natura indennitaria del pretium doloris, ma considera tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell'evento dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all'art. 2 della Carta fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». In dottrina, v. M. ROSSETTI, Il danno da lesione della salute. Biologica. Patrimoniale-morale, Ed. Cedam, Padova 2001. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO . 1. - A seguito dell'impatto tra il motociclo sul quale viaggiava lungo la via Lucchese con direzione Ciampi-Firenze ed un autocarro che aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra senza dargli la precedenza, Daniele Nosi riportò lesione dalle quali derivò un'invalidità permanente del 26%. Il giudice istruttore del Tribunale di Firenze adito per il risarcimento dei danni, provvedendo con ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ai sensi dell'articolo 1...
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