Giurisprudenza di legittimità

Rivista penaleNumero 10-2004, Ottobre 2004

Legato come :

Riassunto


Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Errore del pubblico ufficiale determinato da altrui dichiarazione non veritiera - Falso innocuo - Condizioni - Fattispecie relative a planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. fer., 27 agosto 2004, n. 35578 (ud. 30 luglio 2004). Pres. Vitalone - Est. Genovese - P.M. (conf.) - Ric. Fantini.

Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Errore del pubblico ufficiale determinato da altrui dichiarazione non veritiera - Falso innocuo - Condizioni - Fattispecie relative a planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia.

In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale (art. 480 c.p.) determinata da errore per altrui inganno (art. 48 c.p.), è innocuo, in quanto non idoneo alla produzione dell'evento dannoso o pericoloso, il falso della planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia, tesa ad ottenere un ampliamento di un edificio abitativo, per omessa riproduzione, in essa, di un fabbricato preesistente, posto sul terreno confinante, a distanza inferiore ai dieci metri, e costituito da una tettoia poggiante su quattro pilastri, ma priva di pareti. Infatti, secondo il diritto vivente, il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che all'art. 9 impone la distanza di dieci metri tra «pareti finestrate», non si applica a costruzioni che non siano anche edifici, ossia corpi dotati di pareti. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 48; c.p., art. 480; D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9) (1).

(1) In simile fattispecie, si segnala, nel senso del principio qui esposto, Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2002, Di Giuseppe, in questa Rivista 2003, 233, secondo cui non sussiste il tentativo di falsità ideologica del pubblico ufficiale (artt. 56, 48 e 480 c.p.) allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato. Ne consegue che le false dichiarazioni del privato, in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio, non costituiscono atti idonei ad indurre i competenti organi comunali al rilascio di una falsa concessione in sanatoria allorché l'induzione in errore non si sia verificata e l'autorità competente, lungi dal predisporre (pur senza pervenire all'emissione) il provvedimento di concessione edilizia o, comunque, qualche altra attività preliminare finalizzata all'emissione dello stesso, abbia emesso, a seguito dei necessari accertamenti, ordinanza di demolizione del manufatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - La signora Maccarone Cosetta e il sig. Rinaldo Fantini venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Chieti per rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui gli artt. 48 e 480 c.p. perché, la prima quale proprietaria e committente, il secondo quale progettista, formato e firmato una falsa planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia per ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato sito nel Comune di Bucchianico, omettendo di «riprodurre un fabbricato preesistente e posto su un terreno confinante di proprietà» del signor Zappacosta Orfeo, che si costituiva parte civile. In tal modo i predetti avrebbero indotto in errore la Commissione edilizia ed il Sindaco del Comune, i quali rilasciavano, rispettivamente, un parere favorevole e, in data 6 febbraio 1997, una concessione edilizia (n. 4 del 1997) assentendo la realizzazione dell'ampliamento del fabbricato della Maccarone a distanza inferiore a quella consentita (8,25 mt. in luogo di 10 mt.) rispetto al fabbricato dello Zappacosta.

A carico della stessa signora Maccarone e del signor Antonio Nanni, direttore dei lavori, si procedeva anche per il reato di costruzione abusiva (artt. 110 c.p. e 20, lett. b, L. n. 47 del 1985) in relazione ai lavori di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato in questione.

2. - Il tribunale, assolto il Nanni dal secondo reato, condannava la signora Maccarone (con il riconoscimento della continuazione fra i due reati a lei attribuiti) ed il signor Fantini alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno e al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile Zappacosta Orfeo.

3. Proponeva appello il difensore dei due imputati.

4. - La Corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza oggi impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti della signora Maccarone in ordine al reato di costruzione abusiva, perché es...

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