Giurisprudenza di legittimità

Rivista penale - Numero 7-2003, Luglio 2003

Casa Editrice La Tribuna

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Riassunto


Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Qualifica attribuita a dirigente di amministrazione pubblica - Condizioni - Fattispecie (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 28 aprile 2003, n. 19634 (ud. 4 marzo 2003). Pres. Papadia - Est. Maria Lombardi - P.M. Albano (diff.) - Ric. Fortunato.

Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Qualifica attribuita a dirigente di amministrazione pubblica - Condizioni - Fattispecie.

In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la qualifica di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano gli enti locali, si può attribuire esclusivamente ai dirigenti, ai quali siano attribuiti poteri di «gestione», dovendosi intendere tale termine l'esistenza di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa. (Fattispecie relativa alla mancata fornitura di materiale antinfortunistico da parte del dirigente del «Servizio Strade e Viabilità» di un Amm.re Provinciale, ritenuto peraltro incolpevole in quanto privo di autonomi poteri di gestione di spesa). (Mass. Redaz.). (D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, art. 49) (1).

(1) Si veda, per ulteriori ragguagli in argomento, Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2002, Mazzei, in Dir. e prat. del lavoro 2002, 858, la quale afferma che «nel prevedere che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, l'art. 2, comma 1, lettera b), D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 non esclude ogni responsabilità dell'organo elettivo, in quanto deve essere coordinato con il principio generale dell'effettività della gestione del potere, e, quindi, attesa la posizione di garanzia assunta dagli organi elettivi e politici in materia antinfortunistica, la delega in favore di un soggetto che non può neppure rifiutarla, qual è il dirigente o il funzionario preposto, assume valore solo se gli organi elettivi e politici siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato e non siano stati informati, né abbiano assunto un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2001, Bonghi, in questa Rivista 2001, 371 e Cass. pen., sez. III, 28 luglio 2000, Daverio, ivi 2001, 278. In dottrina, v. G. BELLAGAMBA e G. CARITI, La responsabilità penale per infortuni sul lavoro, ed. Utet, Torino 1998.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con la sentenza impugnata il Tribunale di Melfi ha affermato la colpevolezza del Fortunato in ordine ai reati rubricati in epigrafe perché, in qualità di dirigente del «Servizio Stradale e Viabilità Zona Nord» dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e, quindi, di datore di lavoro, non muniva di scarpe adatte alla natura del rischio un dipendente, addetto a lavorazioni implicanti particolari rischi di schiacciamento dei piedi; ometteva di informare i lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di movimentazione manuale di carichi, dei rischi connessi alla non corretta esecuzione delle operazioni di scarico, nonché ometteva di redigere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il giudice di merito ha fondato l'affermazione della colpevolezza dell'imputato, oltre che sull'accertamento dei fatti di cui alla contestazione, sul rilievo che lo stesso era stato nominato responsabile del servizio strade e viabilità con delibera della Giunta Provinciale del 3 giugno 1997, mentre ha ritenuto inconferente sul piano difensivo la produzione della nota, datata 13 novembre 1998, con la quale il Fortunato aveva chiesto al dirigente del servizio finanziario della Provincia di inserire il materiale infortunistico nell'oggetto della gara di appalto per l'acquisto di vestiario da destinare agli agenti provinciali stradali, e dei successivi provvedimenti adottati in merito alla citata richiesta dagli organi competenti, in considerazione del fatto che l'imputato non si era attivato dalla data della nomina fino a quella della richiesta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi nell'accertamento del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente preliminarmente deduce in punto di diritto che egli è stato ritenuto erroneamente responsabile delle violazioni di cui al D.L.vo n. 626/94, non rivestendo la qualità di datore di lavoro. Viene richiamata in proposito la circolare n. 3/96 del 17 dicembre 1996 del Ministero dell'interno, con la quale è stato precisato che spetta al singolo ente locale individuare il dipendente cui ricollegare, in relazione alle specifiche professionalit&agra...

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