Giurisprudenza di legittimità

Riassunto


Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contrattoNecessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie od onerose - Contratto predisposto da uno dei contraenti - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c. - Condizioni - Fattispecie relativa a clausola di sublocazione (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 24 marzo 2003, n. 4241. Pres. Duva - Est. Perconte Licatese - P.M. Napoletano (conf.) - Bellosi (avv.ti Campesan e Mondin) c. Comune di Cornedo (avv. Manzi) ed altro.

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contrattoNecessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie od onerose - Contratto predisposto da uno dei contraenti - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c. - Condizioni - Fattispecie relativa a clausola di sublocazione.

Per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha presentato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in relazione ad immobile adibito a farmacia con sovrastante appartamento, locato dal Comune, aveva ritenuto efficace la clausola, prevedente la possibilità di sublocazione solo col consenso del locatore, contenuta nel contratto predisposto dal segretario comunale). (C.c., art. 1341) (1).

(1) Per soli riferimenti, v. Cass. 15 febbraio 2002, n. 2208, in Giust. civ. Mass. 2002, 247 e Cass. 6 dicembre 1999, n. 13605, ivi 1999, 2451.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Comune di Cornedo Vicentino, premesso di aver concesso in locazione a Bellosi Corrado, con contratto del 21 settembre 1994, un immobile adibito a farmacia, con sovrastante appartamento; che il conduttore, violando gli obblighi contrattuali, aveva sublocato a tale Castagna Remigio l'appartamento; conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Valdagno, il Bellosi e il Castagna, chiedendo la risoluzione del contratto locativo e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e al rilascio degli immobili.

Il Bellosi replicava di aver concesso in comodato l'appartamento al Castagna e che comunque il Comune aveva implicitamente autorizzato la sublocazione con una lettera del 12 settembre 1995, concludendo per il rigetto della domanda.

Il pretore, con sentenza del 27 febbraio 1997, accoglieva tutte le domande del Comune.

Con sentenza dell'11 febbraio 1999, il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento del gravame del Bellosi, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Comune contro il medesimo.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Bellosi, formulando ventun mezzi di annullamento.

Resiste con controricorso il Comune, mentre non ha svolto difese il Castagna. Il resistente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Le molteplici censure del ricorrente possono così compendiarsi.

Primo motivo: violazione dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Il tribunale ha erroneamente disatteso l'eccezione di decadenza del Comune dall'azione di risoluzione, per l'inutile decorso di tre mesi dalla scoperta della mutata destinazione, avvenuta al più nei primi giorni di settembre 1995.

Secondo motivo: violazione degli artt. 80 cit. e 1453 e 1587 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). L'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento era preclusa dalla scadenza del termine trimestrale, stabilito a pena di decadenza, da cui deriva una presunzione assoluta di accettazione della diversa destinazione del bene locato.

Terzo motivo: violazione degli artt. 80 cit. e 1453 e 1587 c.c. (art. 360 n. 3 c.c.). Attesa la tardività dell'opposizione al preteso mutamento di destinazione, non poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto, per assenza di un inadempimento, perché la destinazione abitativa impressa all'appartamento era senz'altro conforme all'uso effettivo fattone non solo dal Castagna, ma, prima della sublocazione, dallo stesso Bellosi.

Quarto motivo: violazione degli arttt. 1453 ss. c.c. nonché motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Poiché tanto le autorizzazioni amministrative quanto il contratto locativo (artt. 2, 3 o 9) consentivano espressamente l'uso dell'appartamento solo per fini abitativi, anche per questa ragione non si è avuto nessun mutamento di destinazione.

Quinto motivo: carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Una volta chiarito che non vi è stato un mutamento di destinazione, vien meno lo stesso inadempimento, ed emerge altresì la contraddittorietà della sentenza, in quanto il tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda proprio perché il Comune non avrebbe chiesto la risoluzione per essere stato adibito l'immobile ad un uso diver...

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