Riassunto
Misure cautelari personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Ripristino della misura custodiale - Pericolo di fuga - Configurabilità - Criteri.(...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 24 settembre 2001, n. 34537 (c.c. 11 luglio 2001). Pres. Vessia - Est. Morelli - P.M. Leo (conf.) - Ric. Litteri ed altri. Misure cautelari personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Ripristino della misura custodiale - Pericolo di fuga - Configurabilità - Criteri. Ai fini del ripristino, determinato da soppravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, c.p.p., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga. (C.p.p., art. 307; c.p.p., art. 275) (1). (1) In merito ai criteri di valutazione del pericolo di fuga, quale presupposto del ripristino della custodia cautelare ex art. 307 c.p.p., si veda il contributo di RENATO BRICCHETTI, Per ripristinare la misura coercitiva occorre valutare il tipo di reato, in Guida al diritto 2001, fasc. 40, 82, a commento della stessa sentenza riportata in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 4 ottobre 2000 la Corte d'assise di Catania condannava, tra gli altri, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., Litteri Rosario e Mascali Rosario alla pena di anni sette di reclusione ciascuno e Mollica Celestino Gaetano ad anni otto, Cutaia Giuseppe e Barbagallo Alfio rispettivamente ad anni ventiquattro ed anni dodici per detto reato e quelli di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. n. 309/90. Contestualmente detta Corte, su pregressa richiesta del pubblico ministero, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei primi quattro su menzionati, già scarcerati per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 307 secondo comma lett. b) c.p.p., e nei confronti del Barbagallo per il solo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo in corso lo stato di detenzione per gli altri due delitti. In sede di riesame (rectius appello), il Tribunale di Catania con le ordinanze 24 ottobre (Litteri e Mollica), 25 ottobre (Mascali), 27 ottobre (Cutaia) e 10 novembre 2000 (Barbagallo) confermava il provvedimento restrittivo della corte d'assise, rilevando nelle prime due la sussistenza del pericolo di fuga, desunto dall'entità delle pene irrogate e dall'appartenenza degli imputati ad una pericolosa cosca mafiosa caratterizzata dallo stato di clandestinità e di latitanza dei partecipanti, ed affermando comunque la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma, c.p.p.; e nella terza, riguardante il Cutaia, nei cui confronti il provvedimento restrittivo era stato emesso per i reati di cui agli artt. 73 e 74 aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/91, evidenziando la sussistenza di un grave quadro indiziario con riferimento alla sentenza di condanna e delle esigenze cautelari alla stregua della presunzione di cui al citato terzo comma dell'art. 275 c.p.p. Quanto al Barbagallo, già ristretto in vincoli per i reati concernenti gli stupefacenti, e colpito dall'ordinanza coercitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in ordine al quale precedentemente era stato liberato per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, parimenti l'ordinanza 10 novembre 2000 svolgeva sostanzialmente analoghe considerazioni quanto alle due fondamentali condizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. per l'adozione della misura custodiale, nonché alla presunzione di esistenza delle esigenze cautelari, non smentita da elementi di segno contrario. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati. Il Litteri e il Mollica, con atti identici, deducono violazione dell'art. 307 c.p.p. per avere il tribunale ritenuto sussistente nella specie la presunzione del pericolo di fuga ex art. 275 terzo comma c.p.p. e comunque per non aver valutato una serie di circostanze concrete - quale l'adempimento dell'obbligo di firma la sera del giorno in cui fu emessa l'ordinanza restrittiva e il trascorrere di alcune ore tra la p...
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