Giurisprudenza di legittimità

Rivista penaleNumero 11-2001, Novembre 2001

Legato come :

Riassunto


Prostituzione - Favoreggiamento - Nozione - Configurabilità - Fattispecie in tema di associazione di prostitute che prescinde dal rapporto di terzietà dell'agente - Sussistenza (...)

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 18 settembre 2001, n. 33850 (ud. 28 giugno 2001). Pres. Malinconico - Est. Teresi - P.M. Abate (conf.) - Ric. P.M. in proc. Martinez ed altre.

Prostituzione - Favoreggiamento - Nozione - Configurabilità - Fattispecie in tema di associazione di prostitute che prescinde dal rapporto di terzietà dell'agente - Sussistenza.

Per la sussistenza del reato di favoreggiamento della prostituzione non è necessario che il soggetto che favorisce la prostituzione rivesta una posizione di supremazia gerarchica ed organizzativa del gruppo, bastando qualunque condotta materialmente agevolatrice anche nell'ambito di un'associazione di prostitute che prescinde dal rapporto di terzietà dell'agente. (Mass. redaz.). (L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3) (1).

(1) Non si rinvengono editi precedenti che affrontino l'esatta fattispecie. Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. III, 13 aprile 1996, Roero, in questa Rivista 1996, 1400.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Macerata proscioglieva perché il fatto non costituisce reato Martinez Luz Elena, Parades Evelyn e Preciado Vasquez Famy, imputate perché, in concorso tra loro, gestivano una casa di prostituzione e favorivano la prostituzione le une delle altre e tutte quella di Durango Arias Millard.

Riteneva il giudice che le imputate esercitassero in comune la prostituzione, con la locazione di un appartamento, con la suddivisione delle spese, con la ricerca per tutte della clientela, ottenendo in tal modo più sicurezza e mutua assistenza.

La mancanza di un soggetto esterno al gruppo che favorisse la prostituzione e che, comunque, assumesse supremazia gerarchica e organizzativa escludevano la configurabilità del reato che presuppone, come emerge dal dato testuale di cui all'art. 38/1958, un rapporto di alterità tra l'agente e il soggetto che si prostituisce.

Proponeva ricorso per cassazione il P.M. denunciando violazione di legge in ordine all'esclusione della configurabilità del reato per cui non è richiesto che il soggetto che favorisca la prostituzione debba necessariamente rivestire una posizione di supremazia gerarchica ed organizzativa sul gruppo bastando, invece, qualunque condotta materialmente agevolatrice anche nell'ambito di un'associazione di prostitute che prescinde dal rapporto di terzietà dell'agente.

In tal caso, la sussistenza di un rapporto di vita comune tra prostitute non esclude, ove venga compiuto in tale ambito un fatto agevolativo, il favoreggiamento.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso, che non investe il reato di gestione di una casa di appuntamento né l'imputazione di favoreggiamento della prostituzione di Durango Arias Millard sulla quale, peraltro, il Gip non ha motivato, è fondato.

Puntualizzato che il reato di favoreggiamento della prostituzione è ravvisabile in qualsiasi condotta che effettivamente agevoli la prostituzione (Cass., sez. terza, 3588/96, Roero) e che, per integrarlo, non è necessaria un'attività continuativa perché la norma incriminatrice non postula tale attività né una reiterazione della condotta tipica perché il legislatore ha inteso punire il favoreggiamento in qualsiasi modo attuato, indipendentemente da un rapporto di gerarchia, di supremazia od organizzativo tra agente e vittima, va rilevato che la sentenza non ha applicato i richiamati principi secondo cui, ove si riscontri un fatto agevolativo, non può disconoscersi la configurabilità del reato di favoreggiamento anche se si è in presenza di un rapporto di convivenza tra prostitute, da qualsiasi motivazione occasionato.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza per nuovo esame in ordine al reato ipotizzato per l'accertamento, alla stregua di concreti e specifici dati fattuali e con riferimento a ciascuna delle imputate, della configurabilità o non del reato in danno delle altre. (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 11 settembre 2001, n. 33543 (ud. 11 luglio 2001). Pres. Vessia - Est. Canzio - P.M. Leo (diff.) - Ric. P.G. c. Brembati.

Indagini preliminari - Attività del P.M. - Interrogatorio dell'indagato - Interruzione della prescrizione del reato - Idoneità - Esclusione.

Non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del reato l'interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria all'uopo delegata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 c.p.p. (Mass. redaz.). (C.p., art. 160; c.p.p., art. 370) (1).

(1) Con questa importante sentenza le SS.UU. risolvono un contrasto giurisprudenziale sorto nell'ambito di q...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società