Riassunto
Vendita - Garanzie per i vizi della cosa venduta - Vendite a catena di autoveicoli - Autonomia di ciascuna vendita - Ritardata o mancata consegna dei documenti - Azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti dei precedenti venditori - Esclusione - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 6 settembre 2000, n. 11756. Pres. Baldassarre - Est. Napoletano - P.M. Gambardella (diff.) - Soc. Rossi Veicoli Industriali (avv. Roccella) c. Soc. Nessi e Malocchi (avv. Martinelli) Vendita - Garanzie per i vizi della cosa venduta - Vendite a catena di autoveicoli - Autonomia di ciascuna vendita - Ritardata o mancata consegna dei documenti - Azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti dei precedenti venditori - Esclusione - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità. Nelle vendite a catena di autoveicoli, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata da taluno dei successivi compratori, che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la circolazione dell'autoveicolo, non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno, ravvisabile anche in quello da lui risarcito al suo avente causa, quando tra l'inadempimento del venditore a monte e tale danno sussista il necessario rapporto di causalità; tale rapporto non è escluso dalla consapevolezza, da parte del primo acquirente dell'indisponibilità in tempi ragionevoli dei documenti, potendo ciò configurare soltanto un suo eventuale concorso di colpa. (C.c., art. 1227; c.c., art. 1490; c.c., art. 1477) (1). (1) Per soli riferimenti in tema di risarcimento del danno in caso di vendita a catena, v. Cass. civ. 6 dicembre 1995, n. 12577, in Arch. civ. 1996, 1210. In dottrina v. F. MOLFESE, Vendita a catena di autoveicoli, in Riv. giur. circ. e trasp. 1986, 111. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Germano Casarini, con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1982, convenne innanzi al Tribunale di Bergamo la Rossi Veicoli Industriali Srl, chiedendo la condanna della convenuta a consegnargli i documenti relativi ad un autocarro dalla stessa vendutogli ed a risarcirgli i danni cagionatigli dal ritardo nella consegna dei documenti. La convenuta si costituì in giudizio per resistere alla domanda, contestando la propria responsabilità in ordine al fatto lamentato, poiché, come aveva reso noto all'acquirente, i documenti le sarebbero stati consegnati non appena la Fiat Lariocarri di Albavilla Spa, che aveva venduto il veicolo ad essa convenuta, li avesse rimessi a lei; il che sarebbe avvenuto compatibilmente con i tempi notoriamente lunghi richiesti dall'Ispettorato della motorizzazione civile di Milano. Chiese, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la «Fiat Lariocarri» perché fosse dichiarata obbligata a garantirla e tenerla indenne dalla domanda proposta dal Casarini e condannata a rimborsarle le somme al cui pagamento essa sarebbe stata eventualmente condannata verso il Casarini. L'adito tribunale condannò la «Rossi Veicoli Industriali» a risarcire al Casarini i danni ed a rifondergli le spese di lite ed, accogliendo parzialmente la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta, condannò la «Fiat Lariocarri» a tenere indenne la «Rossi Veicoli Industriali» dei danni ma non anche delle spese di lite. Tale decisione, a seguito dell'appello principale della «Rossi Veicoli Industriali» e dell'appello incidentale della Impresa Costruzioni Nessi e Malocchi Spa, che aveva assorbito frattanto la «Fiat Lariocarri», è stata riformata dalla Corte di appello di Brescia, che, con sentenza resa in data 6 febbraio 1998, in accoglimento del gravame incidentale, ha rigettato integralmente la domanda di rivalsa proposta dalla «Rossi Veicoli Industriali» nei confronti della «Fiat Lariocarri». Ha osservato il giudice d'appello che la «Rossi Veicoli Industriali», pur avendo acquistato dalla «Fiat Lariocarri» l'autocarro senza riceversi i relativi documenti, non aveva al riguardo espresso alcuna doglianza né, tanto meno, aveva, nei confronti della venditrice, proposto domanda volta alla declaratoria d'inadempimento ed al risarcimento dei danni, essendosi limitata a sostenere che essa era tenuta a garantirla della pretesa risarcitoria del Casarini. E, poiché la «Fiat Lariocarri», pur tenuta a rispondere verso la propria acquirente dell'adempimento dell'obbligo di consegnarle i documenti, non oggetto, però, di alcuna iniziativa, né giudiziale né stragiudiziale, non poteva rispondere dell'inadempimento del contratto concluso con un terzo della «Rossi Veicoli Industriali» nella consapevolezza dell'indisponibilità dei documenti d...
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