Riassunto
Parte civile - Impugnazioni - Legittimazione e interesse - Assoluzione dell'imputato - Impugnazione del P.M. - Sussistenza - Impugnazione della parte civile - Mancanza - Possibilità per la parte civile di far valere pretese risarcitorie - Sussistenza. (...)
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 25 agosto 2000, n. 9254 (ud. 1 giugno 2000). Pres. Malinconico - Est. Rizzo - P.M. Izzo (diff.) - Ric. Mariotti. Parte civile - Impugnazioni - Legittimazione e interesse - Assoluzione dell'imputato - Impugnazione del P.M. - Sussistenza - Impugnazione della parte civile - Mancanza - Possibilità per la parte civile di far valere pretese risarcitorie - Sussistenza. In applicazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall'art. 76, comma 2, c.p.p., ed avuto anche riguardo alla ratio dell'art. 601, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede la citazione della parte civile «in ogni caso», ivi compreso addirittura quello che l'appello sia stato proposto dal «solo imputato contro una sentenza di proscioglimento», deve ritenersi che, pur quando la sentenza di assoluzione sia stata annullata su ricorso del solo pubblico ministero, il giudice di rinvio, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, debba anche statuire sulle pretese risarcitorie della parte civile, non potendosi dire che sussista, in danno di quest'ultima, una preclusione derivante da giudicato parziale. (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 601; c.p.p., art. 76) (1). (1) Questione controversa. Difforme, fra le altre, la sentenza Cass. pen., sez. un., 11 marzo 1999, Loparco, in questa Rivista 1999, 140, citata nella presente decisione, secondo cui la sentenza non impugnata dalla parte civile acquisterebbe autorità di cosa giudicata nei suoi confronti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza del 10 luglio 1996 il Pretore di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio a Mare, condannava Mariotti Primo alla pena di mese 1 di reclusione, quale responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p. per avere, in data 31 agosto 1994, procedendo lungo la strada statale adriatica a bordo di una autovettura, investito per colpa Petric Koraljka che stava attraversando la carreggiata, cagionando alla stessa lesioni personali. A seguito di appello dell'imputato, la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 6 marzo 1998, assolveva il Mariotti con la formula perché il fatto non costituisce reato e revocava in conseguenza le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. Contro la sentenza il procuratore generale proponeva ricorso per cassazione a questa Corte, con sentenza del 23 marzo 1999, annullava con rinvio la decisione impugnata in base al rilievo che il giudizio della corte di merito, secondo il quale l'attraversamento della strada da parte della Petric Koraljka era da considerare un fatto imprevedibile, era contraddetto dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalle donne che avevano avuto modo di assistere al verificarsi dell'incidente. La Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, con sentenza del 12 novembre 1999, confermava la pronuncia di condanna emessa il 10 luglio 1996 dal pretore e, riconoscendo il concorso di colpa della vittima, riduceva la pena inflitta al Mariotti a giorni 20 di reclusione nonché a lire 300.000.000 la provvisionale, già liquidata dal primo giudice a favore della parte civile. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ed anzitutto ha dedotto che la Corte di appello di Perugia, nell'affermare la sua responsabilità, non aveva indicato le ragioni per le quali l'attraversamento della strada da parte della Petric Koraljka era da ritenere un fatto prevedibile. Ha poi lamentato che la corte territoriale aveva omesso di assumere le prove decisive da lui richieste. Infine ha contestato le statuizioni civili contenute nella sentenza del giudice di rinvio sostenendo che la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Ancona era passata in giudicato per la parte civile dato che contro la stessa aveva proposto ricorso per cassazione soltanto il procuratore generale. Con memoria depositata l'8 aprile 2000 il Mariotti ha chiesto, a norma dell'art. 613 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna civile contro di lui promossa in forza della sentenza della Corte di appello di Perugia. La parte civile, con memoria del 22 maggio 2000, ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Osserva la Corte che il primo motivo dedotto dal ricorrente è infondato. Ed invero la sentenza impugnata afferma che l'incidente ebbe a verificarsi a causa della condotta colposa del Mariotti, con motivazione che non merita censura alcuna. Il giudice di rinvio, pur attribuendo alla vittima un concorso di colpa nella causazione dell'incidente, per avere la stessa attraversato la strada di corsa, correttamente ha addebitato all'imputato di avere investito la Koraljka a causa di una sua negligente distrazione, rilevando che costui, in quanto stava percorrendo un tratto di strada ove sostavano diverse autovetture i...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Se sei già cliente di vLex, accedi qui
Documenti citati


