Giurisprudenza di legittimità

Rivista penaleNumero 11-1999, Novembre 1999

Legato come :

Riassunto


Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Limitazioni alla concessione di benefici - Cumulo delle pene per la continuazione - Pena imputabile a delitti ostativi alla concessione - Scioglimento del cumulo - Fruizione dei benefici per i reati non ostativi - Possibilità. Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Limitazioni alla concessione di benefici - Delitti ostativi alla concessione - Fruizione dei benefici anche con riferimento a tali delitti - Possibilità - Condizioni. (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 5 ottobre 1999, n. 14 (c.c. 30 giugno 1999). Pres. Bile - Est. Losapio - P.M. (diff.) - Ric. Ronga.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Limitazioni alla concessione di benefici - Cumulo delle pene per la continuazione - Pena imputabile a delitti ostativi alla concessione - Scioglimento del cumulo - Fruizione dei benefici per i reati non ostativi - Possibilità. Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Limitazioni alla concessione di benefici - Delitti ostativi alla concessione - Fruizione dei benefici anche con riferimento a tali delitti - Possibilità - Condizioni.

Nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi. (C.p., art. 81; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis) (1).

I benefici penitenziari possono essere concessi, anche con riferimento ai delitti ostativi previsti dall'art. 4 bis ord. pen., qualora il condannato non abbia prestato collaborazione per l'impossibilità determinata dal non aver egli potuto acquisire, per il ruolo marginale svolto, conoscenze utili riversabili nell'investigazione ovvero dall'avvenuto totale accertamento dei fatti (ipotesi delle c.d. collaborazioni «inesigibili» o «impossibili». (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis) (2).

(1) Adesione all'indirizzo giurisprudenziale minoritario espresso da Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 1997, Messina, in questa Rivista 1998, 102 e Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 1992, Policastro, ivi 1993, 1053. Per l'orientamento opposto che nega lo scioglimento del cumulo giuridico in materia di ritenuta continuazione fra reati, v., fra le ultime, Cass. pen., sez. I, 12 novembre 1996, Liberti, ivi 1997, 343 e Cass. pen., sez. I, 6 agosto 1996, La Padula, ivi 1997, 97. La citata sentenza Corte cost. 27 luglio 1994, n. 361, si trova pubblicata in Giur. cost. 1994, 2943.

(2) Per utili riferimenti, v. Corte cost., 1 marzo 1995, n. 68, in questa Rivista 1995, 557 e Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357, ivi 1994, 981.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La Corte rileva.

1. - Con il provvedimento impugnato fu confermata l'ordinanza, resa dal Magistrato di sorveglianza di Torino, di inammissibilità dell'istanza con la quale Pasquale Ronga, in espiazione della pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione, perché definitivamente condannato per plurime violazioni alla disposizione del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), aveva chiesto di beneficiare di permesso premio.

2. - Il giudice del reclamo negò il beneficio perché, da un lato, la pena in esecuzione comprendeva condanne anche per reati ostativi - a mente dell'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (quale quella per violazione dell'art. 74 del predetto D.P.R. n. 309 del 1990) - riuniti sotto il vincolo della continuazione, al riguardo richiamando giurisprudenza di questa Corte in tema di unicità di pena e di divieto di scioglimento del relativo cumulo; dall'altro lato, perché, richiamato e condiviso il parere del primo giudice quanto a carenza di collaborazione da parte dell'istante nelle fasi del giudizio di merito, giudicò insussistente la ventilata ipotesi di «collaborazione impossibile», articolando, il giudizio sulla considerazione che i fatti in imputazione presentavano molteplici elementi suscettibili di accertamento ma rimasti in ombra proprio per carenza di collaborazione da parte del giudicabile. E ciò, evidenziò il giudice censurato, anche alla luce dell'ampliamento del concetto di collaborazione operato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale il beneficio della collaborazione va esteso oltre il reato ostativo e sino a comprendere tutti i delitti finalisticamente collegati con il medesimo.

3. - Tramite il difensore, Pasquale Ronga ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p.

Il deducente lamenta difettosa motivazione sia in ordine all'assunta inscindibilità del cumulo di pene per effetto del ritenuto vincolo della continuazione, sia quanto al giudizio di possibile, ma non prestata, collaborazione.

Sotto il primo profilo il ricorrente deduce la inidoneità giustificatoria di un mero rinvio «alle valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza» e alla giurisprudenza dell'uffic...

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