Giurisprudenza di legittimità

Archivio della nuova procedura penaleNumero 2-1999, Aprile 1999

Legato come :

Riassunto


Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Perdita di efficacia - Dichiarazione di caducazione automatica del provvedimento cautelare - Richiesta dell'interessato al giudice del procedimento principale - Ammissibilità - Azione davanti al giudice della procedura incidentale di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

I

CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 23 marzo 1999, n. 1 (c.c. 15 gennaio 1999). Pres. Zucconi Galli Fonseca - Est. Canzio - P.M. Toscani (conf.) - Ric. Caridi ed altri.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Perdita di efficacia - Dichiarazione di caducazione automatica del provvedimento cautelare - Richiesta dell'interessato al giudice del procedimento principale - Ammissibilità - Azione davanti al giudice della procedura incidentale di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Perdita di efficacia - Inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. - Deducibilità nel procedimento d'impugnazione - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Mancata deduzione o rilevabilità in sede di riesame - Deducibilità e rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione - Ammissibilità.

Nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, c.p.p., il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'assenza di un obbligo di devoluzione della questione al giudice del procedimento principale risponde alla logica complessiva del sistema, secondo cui il giudice della procedura incidentale di impugnazione è giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, nonché, a maggior ragione, del rispetto dei termini della procedura, dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di legittimità o di merito). (C.p.p., art. 309) (1).

Il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 309, comma quinto, c.p.p., con la conseguente perdita, a norma del successivo comma decimo, di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, è deducibile dall'interessato ed è rilevabile d'ufficio nel procedimento dinanzi al giudice chiamato a decidere sull'impugnazione e, ove non dedotto o non rilevato di ufficio nel procedimento di riesame, può essere oggetto di cognizione nell'eventuale giudizio di cassazione, in cui la questione può essere sollevata dal ricorrente, indipendentemente da altri motivi attinenti alla legittimità originaria della misura, o rilevata d'ufficio anche oltre i limiti del devoluto: e ciò perché la perdita di efficacia del provvedimento impugnato incide sul thema decidendum devoluto alla Corte di cassazione con motivi di ricorso riferiti alla legittimità originaria della misura, essendo la permanenza cogente del titolo pregiudiziale dei fini della decisione. (C.p.p., art. 309) (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 31 marzo 1999, n. 2 (c.c. 15 gennaio 1999). Pres. Zucconi Galli Fonseca - Est. Canzio - P.M. Toscani (diff.) - Ric. Liddi ed altri.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Perdita di efficacia - Inosservanza dei termini di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. - Richiesta di scarcerazione al giudice del procedimento principale - Ammissibilità - Condizioni.

Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia per inosservanza dei termini richiamati dall'art. 309, comma 10, c.p.p., l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura può essere chiesta al giudice del procedimento principale, a norma dell'art. 306 c.p.p., purché la richiesta non sia stata già respinta nel procedimento incidentale d'impugnazione. (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 309) (3).

(1) Decisione che si richiama al principio espresso da Cass. pen., sez. un., 3 luglio 1996, Vernengo, in questa Rivista 1996, 556. V., inoltre, Cass. pen., sez. V, 24 novembre 1998, Cesario, ivi 1998, 819 e Cass. pen., sez. I, 4 luglio 1998, Tirino, ivi 1998, 883. (2, 3) Rilevanti statuizioni delle sezioni unite penali in tema di caducazione di misura cautelare per inosservanza dei termini richiamati dall'art. 309, comma 10...

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