Giurisprudenza di legittimità
Archivio della nuova procedura penale - Numero 3-1999, Giugno 1999
Casa Editrice La Tribuna
Legato come :Archivio della nuova procedura penale - Numero 3-1999, Giugno 1999
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Legato come :Riassunto
Indagini preliminari - Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Udienza tenuta da giudice territorialmente incompetente - Ordinanza di convalida - Nullità - Ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare - Nullità - Interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza - Interrogatorio del fermato - Validità quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. - Esclusione (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 6 maggio 1999, n. 1018 (c.c. 11 marzo 1999). Pres. Papadia - Est. Grillo - P.M. De Nunzio (diff.) - Ric. Ndricim. Indagini preliminari - Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Udienza tenuta da giudice territorialmente incompetente - Ordinanza di convalida - Nullità - Ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare - Nullità - Interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza - Interrogatorio del fermato - Validità quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. - Esclusione. Quando l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo sia tenuta da giudice incompetente ratione loci, rispetto al criterio stabilito dall'art. 390, comma 1, c.p.p., sono da considerarsi nulle tanto l'eventuale ordinanza di convalida quanto quella di applicazione d'urgenza di una misura cautelare, con l'ulteriore conseguenza che anche l'interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza anzidetta non può essere considerato valido ed efficace, quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., ai fini del mantenimento della misura cautelare disposta poi dal giudice competente. (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 390; c.p.p., art. 294) (1). (1) Per una completa panoramica della giurisprudenza in argomento, si rinvia ai richiami contenuti in motivazione, di cui si riportano gli estremi di pubblicazione: Cass. pen., sez. un., 3 luglio 1996, Moni, in questa Rivista 1996, 558; Cass. pen., sez. I, 11 giugno 1998, Ciccarelli, ivi 1998, 744; Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 1997, Ciotola, ivi 1998, 275; Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 1996, Mistretta, ivi 1997, 224; Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 1996, Di Sarno, ivi 1996, 923; Cass. pen., sez. VI, 1 settembre 1994, Ceriello, ivi 1995, 315; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1994, Latina, ivi 1994, 722 e Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 1994, De Masi, ivi 1994, 44. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1.1. - Il 17 ottobre 1998, personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo procedeva, in Milano, al fermo di Ndricim Cela in ordine al reato di sfruttamento della prostituzione in danno di Dobi Valbona (art. 3, comma 1 n. 8, L. n. 75/1958), commesso in Milano. 1.2. - Tempestivamente, ritenendo sussistenti le condizioni di legge, il P.M. presso il Tribunale di Bergamo ne richiedeva la convalida al Gip presso quel tribunale, ex art. 390, comma 1, c.p.p. 1.3. - Il Gip presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza 21 ottobre 1998, non convalidava il fermo, essendo competente - ex art. 390 c.p.p. - il Gip presso il Tribunale di Milano e non consentendolo il titolo del reato, ma emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere del predetto - ex art. 291, comma 2, c.p.p. - ravvisando le condizioni legittimanti il provvedimento; indi, ritenendosi incompetente per territorio in relazione al delitto in questione, trasmetteva gli atti al Gip presso il Tribunale di Milano. 1.4. - Questi, con ordinanza 12 novembre 1998, disponeva - ex art. 27 c.p.p., e senza sottoporlo ad interrogatorio di garanzia - analoga misura cautelare nei confronti dell'indagato, reputando ovviamente sussisterne le condizioni. 1.5. - Di tale provvedimento veniva ritualmente chiesto il riesame ed il Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in premessa, confermava integralmente quella impugnata. 2. - Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo: 1) violazione di legge, in particolare degli artt. 27-291-294 c.p.p., e conseguente inefficacia della misura ex art. 302 c.p.p., non essendo stato egli sottoposto a valido interrogatorio di garanzia, tale non potendosi ritenere quello effettuato dal Gip presso il Tribunale di Bergamo, giacché era incompetente funzionalmente in ordine al reato ipotizzato, nonché alla convalida del fermo; 2) violazione di legge per non avere il tribunale disposto la perdita dell'efficacia della misura coercitiva ex art. 309, comma 10, c.p.p., per mancata trasmissione al tribunale del verbale di perquisizione e di sequestro del denaro; 3) violazione del diritto di difesa, per avere la polizia avvertito il difensore di fiducia del suo arresto solo 21 ore dopo il fermo, e conseguente nullità di ogni altro atto successivo; 4) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi e mancata indicazione del fatto-reato ascrittogli. 3. - All'odierna udienza camerale il P.G. conclude come riportato in premessa. MOTIVI DELLA DECISIONE. 4. - La prima doglianza, dalla quale le altre restano assorbite, merita accoglimento. Essa prende le mosse dalla circostanza fattuale sopra riportata, e cioè che l'indagato, pur essendo stato «fermato» a Milano, venne portato - per la convalida - avanti ...
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