Riassunto
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Tasse automobilistiche - Appartenenza alla giurisdizione del giudice tributario - Sollecito di pagamento della predetta tassa - Impugnazione - Giurisdizione del giudice tributario - Inclusione. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832. Pres. Carbone - Est. Botta - P.M. Gambardella (conf.)Montepaschi Se.Ri.t. (avv. Conti) c. Leonardi Agatino & C. Snc Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Tasse automobilistiche - Appartenenza alla giurisdizione del giudice tributario - Sollecito di pagamento della predetta tassa - Impugnazione - Giurisdizione del giudice tributario - Inclusione. Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica (anche se, come nella specie, si eccepisca soltanto l'intervenuta prescrizione della pretesa dell'amministrazione), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'esecuzione del titolo relativo. Il sollecito di pagamento della predetta tassa non costituisce atto dell'esecuzione forzata, e pertanto la sua impugnazione non è sottratta alla giurisdizione del giudice tributario. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19) (1). (1) Si rimanda in argomento alle sentenze citate in parte motiva: Cass. civ., S.U., 15 maggio 2007, n. 11077, in Ius&Lex dvd ed. La Tribuna n. 1/2008, che attribuisce alle commissioni tributarie, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli «atti della esecuzione tributaria», fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del D.L.vo n. 546/1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora; Cass. civ., S.U., 24 luglio 2007, n. 16289, pubblicata in questa Rivista 2008, 37, che in tema di giursidizione in ordine al ricorso avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della tassa e della soprattassa dovute in caso di trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole o industriali senza l'autorizzazione di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, ha affermato la «natura indiscutibilmente tributaria» delle tasse automobilistiche e la devoluzione del relativo contezioso alla giurisdizione del giudice tributario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La società Leonardi Agatino & C. Snc impugnava dinanzi al Giudice di pace di Catania due «solleciti di pagamento» dell'11 novembre 2003, riferiti a tre cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di euro 290,56 per la «tassa automobilistica» relativa agli anni 1993, 1994 e 1995, eccependo la prescrizione del credito tributario. La convenuta società di riscossione dei tributi - Montepaschi Se.Ri.t. -, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario e contestava che fosse intervenuta la pretesa prescrizione. Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava che la materia dedotta in controversia, laddove la parte attrice avesse sollevato eccezione in merito al tributo, sarebbe spettata all'esclusiva giurisdizione del giudice tributario: tuttavia, essendosi limitata la parte attrice a dedurre l'intervenuta prescrizione del credito, la materia specifica del contendere esulava, ad avviso del giudicante, da quella esclusiva giurisdizione e poteva essere esaminata e decisa dal giudice ordinario. Il giudice adito, quindi, accoglieva la domanda attrice della quale riconosceva la fondatezza, condannando anche la società concessionaria convenuta al pagamento del credito prescritto a favore dell'ente impositore. Avverso tale sentenza, la società Montepaschi Se.Ri.t. propone ricorso per cassazione con cinque motivi, con il primo dei quali deduce specificamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo, la parte ricorrente sostiene che alla luce dell'art. 2, D.L.vo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12, L. n. 448 del 2001, tutte le controversie che abbiano ad oggetto i tributi di ogni genere e specie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario: tra dette controversie rientrano, quindi, anche quelle che riguardano la c.d. tassa automobilistica. Innanzi al giudice tributario dovrebbe, altresì, farsi valere la eventuale eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione di esigere il tributo. Non può esservi dubbio sul fatto che il motivo di ricorso sia fondato per quanto concerne la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario delle controversie aventi ad oggetto la &la...
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