Riassunto
Concussione - Tentativo - Promessa successiva alla predisposizione, d'accordo con la polizia, di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele - Consumazione del reato - Esclusione - Configurabilità del tentativo di concussione - Sussistenza - Fattispecie. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 6 marzo 2008, n. 10355 (ud. 7 giugno 2007). Pres. Ambrosini - Est. Oliva - P.M. Favalli (diff.) - Ric. Bruno Concussione - Tentativo - Promessa successiva alla predisposizione, d'accordo con la polizia, di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele - Consumazione del reato - Esclusione - Configurabilità del tentativo di concussione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di concussione, deve qualificarsi come delitto tentato la fattispecie nella quale la promessa della indebita prestazione sia effettuata dal soggetto passivo successivamente alla predisposizione, d'accordo con la polizia, di un piano diretto ad individuare il pubblico funzionario infedele. (Nel caso di specie, il soggetto passivo, dopo essere stato indotto dal dipendente di un'agenzia delle entrate al versamento in suo favore di una indebita somma di denaro, si era rivolto ai carabinieri e si era prestato, su loro sollecitazione, a proseguire nella trattativa con il funzionario infedele, al fine di consentirne l'identificazione e l'arresto in flagranza). (C.p., art. 56; c.p., art. 317) (1). (1) Anche per Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2003, Zangrilli, in questa Rivista 2004, 1246, deve qualificarsi come delitto solo tentato la fattispecie nella quale il soggetto passivo effettua la promessa di una prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all'unico scopo di favorire la prosecuzione delle indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia, poiché in tal caso non si perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa, e dunque la consumazione del reato, al metus provocato dalla condotta dell'agente. Cfr. Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 1994, Fumarola, ivi 1995, 342. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Bruno Silvio ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 11 giugno 2004 del Gup del Tribunale di Varese, recante la sua condanna per il delitto di cui all'art. 317 c.p., contestatogli perché, in qualità di dipendente del Ministero delle Finanze con la qualifica di assistente tributario addetto al settore rimborsi e sgravi presso l'agenzia delle entrate di Varese, aveva costretto o comunque indotto l'amministratore della Soc. coop. S. Anna a promettere e poi consegnare la complessiva somma di euro 7.000,00, minacciando l'emissione di una cartella esattoriale dell'importo di euro 32.000,00 invece di provvedere alla sollecitata correzione di un errore della stessa Agenzia delle entrate. Si desume dalla sentenza impugnata che l'Ufficio aveva ingiunto il pagamento entro il 30 novembre 2002 (termine già scaduto al momento della ricezione dell'atto) di 16.000,00 euro per ritardato versamento di ritenute di acconto per dipendenti, comunicando che, ove il pagamento non fosse avvenuto entro il termine assegnato, il contribuente avrebbe dovuto corrispondere 32.000,00 euro. Orbene, il funzionario erariale, contattato da una dipendente della cooperativa onde ottenere la correzione dell'errore e la rateizzazione di quanto dovuto, aveva manifestato la propria disponibilità nei termini dianzi precisati. L'amministratore della cooperativa, preavvisato dalla dipendente, si era rivolto ai carabinieri della stazione di Luino e su loro sollecitazione si era prestato a proseguire nella trattativa con l'infedele funzionario. Costui aveva ribadito la proposta, aveva concordato un incontro con l'amministratore e in tale occasione era stato arrestato e trovato in possesso di banconote per 1.000,00 euro e un assegno di 6.000,00 euro. Tanto detto, il Bruno lamenta con unico mezzo la violazione degli artt. 56 e 317 c.p., poiché a suo avviso i giudici di merito avrebbero dovuto ravvisare nell'ipotesi in esame gli estremi di un tentativo di concussione e non della concussione consumata dato che la vittima aveva scelto di opporsi al sopruso del pubblico ufficiale. Il ricorso è fondato. Pacifica essendo la natura concussoria dell'atteggiamento mantenuto dal Bruno nei confronti del responsabile della società cooperativa S. Anna, invitato, sotto la spinta del timore di un danno ingiusto ove non si fosse piegato alla volontà del pubblico ufficiale, a tenere un comportamento che liberamente non avrebbe assunto, l'imputato contesta la sussistenza del delitto consumato, ravvisato dai giudici di merito, sostenendo che la riserva mentale e la collaborazione con la polizia caratterizzarono la condotta del soggetto concusso. In tale caso, avendo il soggetto passivo scelto di non cedere al sopruso del pubblico ufficiale secondo un disegno di prevenzione del crimine e punizione del responsabile, l'iter criminoso non si sarebbe realizzato e sarebbe configurabile soltanto la figura del tentativo di concussione. Ritiene la Corte che tale tesi, puntualmente ...
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