Giurisprudenza di legittimità

Rivista penaleNumero 11-2009, Novembre 2009

Legato come :

Riassunto


Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Attività del difensore - Esenzione da responsabilità - Condizioni - Fattispecie. (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 8 settembre 2009, n. 34821 (ud. 1 luglio 2009). Pres. Agrò - Est. Milo - P.M. Fraticelli (conf.) - Ric. X

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Attività del difensore - Esenzione da responsabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reato di calunnia, il difensore può andare esente da responsabilità solo quando la prestazione professionale si limiti ad espletare il mandato nei limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto espletamento del mandato conferitogli. (Fattispecie relativa ad una serie di accuse calunniose rivolte dal difensore contro il giudice della separazione ed inserite all’interno dell’atto di opposizione al precetto intimato per il pagamento dell’assegno di mantenimento). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 368) (1).

(1) Conforme Cass. pen., sez. VI, 4 aprile 1985, Canfora, in questa Rivista 1986, 196. In dottrina, cfr. CERASE MARCO, Sulla calunnia commessa nell’esercizio del diritto di difesa, in Cass. pen. 2001, 3030.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – La Corte d’appello di Messina, con sentenza 19 febbraio 2007, confermava la pronuncia di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione emessa il 21 febbraio 2003 dal tribunale della stessa città nei confronti di X., dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 368 c.p., perché, quale avvocato difensore di Y. in concorso col medesimo (condannato non ricorrente), con atto di opposizione a precetto presentato il 27 febbraio 1995 presso il Tribunale civile di Reggio Calabria, aveva incolpato, sapendola innocente, la dr.ssa Y.Z. giudice istruttore della causa di separazione personale tra i coniugi R. e R. di avere tenuto «una inoperosa condiscendenza alla tesi R. per diniego di giustizia», di avere omesso di modificare, come richiesto, il provvedimento presidenziale relativo all’affidamento dei figli e alla misura dell’assegno di mantenimento, di non essersi adoperata «a fare giustizia», di avere agito con tacita compiacenza, accusandola sostanzialmente di omissione di atti d’ufficio e di abuso d’ufficio.

Il giudice distrettuale, dopo avere sottolineato che l’atto di opposizione incriminato era quello depositato presso la cancelleria civile per la relativa iscrizione a ruolo e che non v’era quindi la necessità di acquisire, come sollecitato, l’originale dello stesso atto, ravvisava nel contenuto di questo, che si concludeva con una espressa denunzia-querela contro il magistrato, gli estremi della calunnia, essendo risultate del tutto infondate e pretestuose le accuse formulate ed avendo avuto l’agente, con l’esorbitare dei limiti del mandato defensionale conferitogli, piena consapevolezza dell’innocenza della persona incolpata.

2. – Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo: 1) mancanza e illogicità della motivazione in relazione all’eccepita omessa acquisizione dell’originale dell’atto nel quale sarebbe stata contenuta l’accusa calunniosa; 2) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 368, 43 e 59 quarto comma c.p., mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della materialità e dell’elemento soggettivo della calunnia, che, invece, andava esclusa, dovendosi apprezzare il contenuto dell’atto incriminato come espressione dell’esercizio del diritto di difesa; 3) mancanza di motivazione ed erronea interpretazione della legge penale circa la ritenuta idoneità dell’atto di opposizione a precetto a determinare il pericolo dell’avvio di indagini a carico della persona incolpata, nei cui confronti era stata già sporta, in precedenza, denunzia per gli stessi fatti dallo Y. mancanza e illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. – Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

Non merita censure il giudizio di colpevolezza dell’imputato. Rileva, al riguardo, la Corte che la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che dà conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

Deve, innanzi tutto, sottolinearsi che legittimamente si è posto a base dell’ipotesi accusatoria il contenuto dell’atto di opposizione a precetto, depositato presso la cancelleria civile del Tribunale di Reggio Calabria e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica, considerato che nulla induce a ritenere la non conformità del contenuto ...

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