Riassunto
Caccia - Sanzioni amministrative - Confisca - Confisca del veicolo dal quale si è sparato - Inammissibilità - Ragioni (...)
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Riassunto
Giurisprudenza Di Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 settembre 2009, n. 35705 (c.c. 9 giugno 2009). Pres. Lupo - Est. Marini - P.M. Izzo (diff.) - Ric. Martinelli. Caccia - Sanzioni amministrative - Confisca - Confisca del veicolo dal quale si è sparato - Inammissibilità - Ragioni. In tema di caccia, non è assoggettabile alla confisca obbligatoria prevista dagli artt. 28 e 30 della legge n. 157/1992 (e, pertanto, neppure al sequestro preventivo che sia ad essa finalizzato), l'autoveicolo dal quale il cacciatore, in violazione del divieto stabilito dall'art. 21, lett. i), della citata legge, abbia sparato alla preda, non potendosi affermare che sussista tra detto autoveicolo e la condotta penalmente illecita per la quale esso è stato impiegato quel nesso intrinseco, essenziale e non occasionale, che, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 95 del 1995, rende applicabile la confisca. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 240; L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21; L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28; L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30) (1). (1) Non risultano precedenti in termini. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani procede nei confronti del Sig. Martinelli in ordine a plurime violazioni delle leggi n. 394 del 1991 e 157 del 1992, in materia di caccia, nonché in ordine al reato previsto dall'art. 544 bis c.p. per avere ucciso in ora notturna e all'interno di area protetta (Parco dell'Alta Murgia) un esemplare di cinghiale. Dal momento che l'uccisione dell'animale sarebbe avvenuta anche mediante l'impiego di un autoveicolo fuoristrada dotato di un potente faro alogeno, la Polizia giudiziaria che era intervenuta nell'immediatezza provvide a sottoporre il veicolo a sequestro preventivo. Il Giudice per le indagini preliminari non convalidò la misura perché la richiesta di convalida del Pubblico ministero era pervenuta oltre le 48 ore dal sequestro. Tuttavia, con separato provvedimento datato 17 gennaio 2009 il Giudice ha disposto il sequestro preventivo dell'autoveicolo ritenendo sussistere i presupposti di legge. Avverso tale provvedimento il Sig. Martinelli ha presentato tempestiva istanza di riesame, censurando di illegittimità il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, perché emesso senza la richiesta del Pubblico ministero, nonché contestando sia l'esistenza del fumus di reato, posto che si sarebbe trattato non di una volontaria uccisione dell'animale bensì di un involontario investimento durante il trasferimento con l'auto lungo la strada che attraversa il parco, sia l'esistenza delle esigenze di cautela. Col provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Bari ha respinto l'istanza di riesame. Affermata la legittimità del decreto di sequestro perché sollecitato dal Pubblico ministero nella sua, per quanto tardiva, richiesta di convalida dell'operato della polizia giudiziaria, il Tribunale osserva che, pur nei limitati ambiti di controllo demandati in materia di misure cautelari reali, doveva confermarsi il giudizio del Giudice per le indagini preliminari circa l'esistenza del fumus di reato; ed infatti, alla luce degli elementi indizianti acquisiti agli atti la ricostruzione dei fatti prospettata dai verbalizzanti apparirebbe ben più convincente di quella prospettata dall'indagato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato che gli artt. 28 e 30 della legge n. 157 del 1992 prevedono come obbligatoria la confisca, tra l'altro, "dei mezzi di caccia", così che ad essi deve applicarsi la disposizione dell'art. 324 c.p.p. che impone di conservare il sequestro preventivo in caso di obbligatorietà della confisca. Poiché, secondo la ricostruzione accusatoria, l'autovettura è stata utilizzata per bloccare l'animale prima di ucciderlo con un grosso coltello, essa va considerata mezzo utilizzato per la caccia e, quindi, correttamente fatta oggetto del sequestro preventivo. Il ricorso per cassazione presentato dalla Difesa del Sig. Martinelli si articola attorno a plurimi motivi. Con primo motivo si contesta la legittimità del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame per essere stato depositato oltre il decimo giorno dal pervenimento degli atti, in violazione degli artt. 309, commi nono e decimo, con conseguente perdita di efficacia. Sostiene il ricorrente, cioè, che il dispositivo della decisione fu depositato solo unitamente alla motivazione, e ciò avvenne in data 19 febbraio 2009, e dunque oltre il decimo giorno dal pervenimento degli atti in cancelleria, il giorno 3 febbraio. Con secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 125, comma terzo, 324, comma settimo e 309, commi settimo e nono c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione. Il Tribun...
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