Giurisprudenza di legittimitá




Riassunto


Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Autovelox - Omologazione del modello - Necessità - Omologazione della singola apparecchiatura - Necessità - Esclusione (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di legittimitá

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5889. Pres. Olla - Est. Cappuccio - P.M. Uccella (conf.) - Franchi (avv. Mina) c. Prefetto di Savona (n.c.).

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Autovelox - Omologazione del modello - Necessità - Omologazione della singola apparecchiatura - Necessità - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), la necessità di omologazione dell'apparecchio autovelox ai fini della validità del relativo accertamento va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume sul piano logico e letterale dell'art. 345, secondo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 197 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui «le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici». (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) (1).

(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 25 agosto 1998, n. 8437, in questa Rivista 1998, 983, secondo cui la mancata omologazione dell'apparecchio autovelox modello 104/c2 non spiega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l'omologazione concessa, in data 2 aprile 1982, al precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione, attesane l'affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può essere impiegato a seguito di un mero «richiamo» dell'atto autorizzativo del 1982, senza necessità di ulteriori omologazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Paolo Franchi proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione elevato il 21 settembre 1998 dalla Polstrada di Savona per violazione dell'art. 142 settimo comma c.d.s., avendo la Polstrada accertato, mediante apparecchio autovelox Mod. 102 C, che l'autovettura di proprietà del Franchi circolava a 141 km/h su tratto stradale con limite di velocità di 90 km/h. Proponeva altresì opposizione, per gli stessi motivi, avverso il decreto con cui il Prefetto di Savona sospendeva, per i medesimi fatti, la patente di guida.

Le due cause venivano riunite ed il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, rigettava le due opposizioni con sentenza 19 giugno 2000, rilevando, quanto ai motivi dedotti con i due atti di opposizione (erroneità dell'accertamento; irregolarità del mezzo accertatore perché non omologato e noleggiato), che erano rimasti indimostrati, dal momento che gli accertamenti esperiti avevano dimostrato che l'autovelox utilizzato per l'accertamento della infrazione era debitamente omologato, regolarmente funzionante ed in dotazione della Polstrada di Savona; quanto ai motivi dedotti all'udienza di discussione - relativi alla mancata identificazione della persona del trasgressore ed alla mancata indicazione dell'importo in euro della sanzione - che erano improcedibili perché tardivamente proposti.

Ricorre, con atto notificato il 29 giugno 2001 Paolo Franchi, censurando la sentenza per violazione dell'art. 345 D.P.R. 495/92 e vizio di motivazione, in quanto non ha rilevato che dalla legge è prevista l'approvazione specifica, da parte del Ministero, di ogni singolo esemplare di auto-velox e che tale specifica approvazione era, nel caso, mancante; per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e vizio di motivazione, perché ha attribuito fede privilegiata a quanto rilevato dall'apparecchiatura e perché ha ritenuto inammissibili le domande introdotte all'udienza di discussione, pur dovendosi ritenere l'accettazione implicita del contraddittorio da parte della P.A.

La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso, nei tre motivi nei quali sostanzialmente si articola, è infondato e va rigettato.

Anzitutto, pur ammettendo che l'espressione «singole apparecchiature» utilizzato dal comma primo dell'art. 345 D.P.R. 495/92 possa essere momentaneamente decettiva, è pur tuttavia chiaro, sulla base di ragioni attinenti alla logica ed al tenore letterale della disposizione, che l'approvazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare. Sul piano letterale, è sufficiente la lettura della seconda parte dello stesso articolo, introdotta dall'art. 197, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, per contrastare la diversa interpretazione proposta mentre, sul piano logico, è evidente che un controllo ministeriale così capillare sarebbe impossibile, oltre che inutile.

L'accettazione, da parte del giudice a quo, de...

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