Giurisprudenza di merito

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 11-2007, Novembre 2007

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Riassunto


Prova civile -Testimoniale - Capacità a testimoniare - Persone aventi interesse nel giudizio - Conducente dell'autoveicolo attoreo coinvolto in sinistro stradale - Sussistenza (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO 3 settembre 2007. Est. Vitale - Miceli (avv. Galletti) c. Progress. Assicurazioni spa (avv. Falanga).

Prova civile -Testimoniale - Capacità a testimoniare - Persone aventi interesse nel giudizio - Conducente dell'autoveicolo attoreo coinvolto in sinistro stradale - Sussistenza.

In tema di responsabilità nella causazione di sinistro stradale, è incapace a testimoniare il conducente dell'autoveicolo attoreo in quanto soggetto avente interesse ex art. 100 c.p.c. a partecipare al giudizio promosso dal proprietario dello stesso. (Sulla base di questo principio il Giudicante non ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo convenuto). (C.c., art. 2054; c.p.c., art. 100; c.p.p., art. 246) (1).

(1) Principio che si ritrova nella lontana Cass. civ. 18 gennaio 1962, n. 74; Cass. civ. 17 luglio 2002, n. 10382, in Arch. civ. 2003, 557. Nel medesimo senso, in fattispecie analoga, v. anche la citata sentenza Cass. civ. 18 giugno 1975, n. 2441, in Rep. La Tribuna 1976, 980.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione del 17 giugno 2003, la sig.ra Miceli citava in giudizio i summenzionati convenuti al fine di sentire dichiarata la solidale responsabilità, ed essere quindi risarcita, in merito al sinistro che ebbe a verificarsi in data 13 gennaio 2003 tra il veicolo Mercedes Smart tg. BX 306 EK di proprietà della stessa ma condotto dal sig. Miceli Rosario ed il veicolo Volkswagen Golf tg. AT 296982, di proprietà del sig. Fazio Andrea ed assicurato con la Progress.

L'istante dichiarava in atti che l'incidente in questione era stato determinato in via esclusiva dall'imprudente condotta di guida del convenuto Fazio il quale, nella SS n. 118 (in prossimità dell'autostrada) tamponava da tergo il veicolo attoreo.

In conseguenza del sinistro stradale - secondo quanto affermato dall'attrice - il mezzo riportava danni materiali per un valore di euros 860,00, mentre la stessa subiva lesioni fisiche (trauma cranio-cervicale), per un danno biologico pari al 5%.

Contumaci i convenuti Coppola e Fazio, si costituiva in giudizio la Progress, la quale contestava la fondatezza di quanto asserito dall'attrice, eccependo altresì in via pregiudiziale il difetto di un'esaustiva lettera di costituzione in mora, nonché l'inoperatività della garanzia assicurativa, evidenziando che a causare il sinistro erano alcuni tronchi trasportati dal conducente della Golf sul tetto.

In via istruttoria, venivano ammessi gli interrogatori formali dei convenuti contumaci, che non si presentavano tuttavia in udienza.

E venivano escussi altresì i testi Gennaro Valerio e Miceli Rosario: il primo - a fronte di quanto sottoscritto stragiudizialmente - dichiarava di non essere stato presente all'incidente, in quanto «arrivato dopo il verificarsi dello stesso» ed affermava pertanto di non essere «in grado di precisare se il sinistro era stato causato da un tamponamento».

Il secondo veniva sentito come teste dal precedente Giudicante, ma si rivelava trattarsi del conducente del veicolo attoreo: nello specifico, confermava integralmente la versione dei fatti per come forniti dall'attrice.

Si disponeva infine Ctu medico-legale, che accertava una moderata sindrome algido-disfunzionale del rachide cervicale sulla persona dell'attrice, riconoscendole un danno biologico del 2% (con un'I.T.A. di giorni 10 ed una I.T.P. al 50% di giorni 10).

La causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - In via pregiudiziale, va ritenuta sufficientemente esauriente la lettera di messa in mora del 16 gennaio 2003, e comunque tale da non comportare legislativamente l'improcedibilità della domanda attorea.

Altresì, va considerata operante la garanzia assicurativa RCA, denunziando l'attrice un tamponamento tra veicoli, derivante da circolazione stradale.

Nel merito, all'esito dell'istruzione dibattimentale, non si ritiene tuttavia accoglibile la domanda dell'attrice Miceli Teresa.

Questa, infatti, non è stata in grado di provare, ai sensi dell'art...

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