Riassunto
Edilizia e urbanistica - Licenza e concessione edilizia - Opera precaria realizzata su area di proprietà altrui - Mancanza di concessione edilizia - Configurabilità dell'abuso edilizio - Esclusione - Ragioni (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE DI PERUGIA 20 luglio 2006, n. 10539. Est. Giangamboni - Imp. Milletti ed altri. Edilizia e urbanistica - Licenza e concessione edilizia - Opera precaria realizzata su area di proprietà altrui - Mancanza di concessione edilizia - Configurabilità dell'abuso edilizio - Esclusione - Ragioni. In tema di abuso edilizio, come ora disciplinato dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è esclusa la necessità della previa concessione edilizia per opere di carattere precario (nella specie uno sbancamento destinato alla realizzazione, al servizio di un cantiere aperto in forza di regolare concessione, di un passo carrabile destinato a consentire il transito di autocarri, altrimenti impediti ad accedere al cantiere) anche in corrispondenza di un'area di proprietà di un soggetto diverso dal committente dei lavori, salvo il caso in cui l'opera sia realizzata in zona vincolata ai sensi del D.L.vo n. 490/99 nel qual caso è necessaria la prevista autorizzazione paesaggistica essendo irrilevante che la compromissione del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie. (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20) (1). (1) In precedenza Trib. pen. Piacenza, 3 aprile 1995, Guglielmetti, in questa Rivista 1995, 927, aveva affermato che il criterio cui attenersi ai fini della identificazione delle opere precarie, come tali non soggette a concessione edilizia è quello funzionale; quel che rileva non è quindi che l'opera manchi di uno stabile ancoraggio al suolo, ma il fatto che sia o meno destinata a sopperire ad esigenze contingenti e temporanee. In ...
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